Contratto del programma partner di Crowdstrike

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This Document contains an Italian translation of the CrowdStrike Partner Program Terms and is provided to you for ease of reference and convenience purposes only. In the event of any conflict or ambiguity, the English version will always prevail and take precedence and be the only terms and conditions in place and as agreed between the parties.

Il presente Documento contiene una traduzione in italiano dell'Accordo del Programma Partner di CrowdStrike e viene fornito all'utente solo per facilità di riferimento e per comodità. In caso di conflitto o ambiguità, la versione inglese prevarrà sempre e avrà la precedenza e sarà l'unico termine e condizione in vigore e concordato tra le parti.

 

INVIANDO LA RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGRAMMA PER I PARTNER DI CROWDSTRIKE, PARTECIPANDO AL PROGRAMMA PER I PARTNER DI CROWDSTRIKE, RICHIEDENDO UN PREVENTIVO PER LE OFFERTE, EFFETTUANDO UN ORDINE PER LE OFFERTE O SELEZIONANDO IL TASTO "ACCETTO" O ESPRESSIONI SIMILARI, L'UTENTE E/O QUALSIASI SOCIETÀ O ENTITÀ PER CUI LO STESSO AGISCA ACCETTANO LE PRESENTI CONDIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE AL PROGRAMMA PER I PARTNER DI CROWDSTRIKE ("CONDIZIONI"), LA GUIDA AL PROGRAMMA PER I PARTNER ("GUIDA") E GLI STANDARD DEI PARTNER COMMERCIALI ("STANDARD" CHE, ASSIEME ALLE “CONDIZIONI” E “ALLA GUIDA” SARANNO DI SEGUITO CONGIUNTAMENTE DENOMINATI "ACCORDO SUL PROGRAMMA" O "ACCORDO"). LA GUIDA E GLI STANDARD SONO INCORPORATI NELLE PRESENTI CONDIZIONI E SONO QUI DI SEGUITO PIÙ AMPIAMENTE DESCRITTI.

L'UTENTE DICHIARA: (1) DI ESSERE LEGITTIMAMENTE IN GRADO DI STIPULARE L'ACCORDO SUL PROGRAMMA E (2) DI ESSERE AUTORIZZATO DAL PARTNER A CONCLUDERE L'ACCORDO SUL PROGRAMMA CON I RELATIVI VINCOLI. SE L'UTENTE NON DISPONE DI TALE AUTORIZZAZIONE, OVVERO L'UTENTE O IL PARTNER NON ACCETTANO O NON POSSONO RISPETTARE L'ACCORDO SUL PROGRAMMA, L'UTENTE O IL PARTNER NON POTRANNO PRESENTARE ALCUNA CANDIDATURA, NON POTRANNO PARTECIPARE AL PROGRAMMA PER I PARTNER DI CROWDSTRIKE, NÉ POTRANNO RICHIEDERE UN PREVENTIVO O EFFETTUARE UN ORDINE PRESSO CROWDSTRIKE.

L'ACCORDO SUL PROGRAMMA È UN CONTRATTO VINCOLANTE TRA IL PARTNER E CROWDSTRIKE INC., UNA SOCIETÀ DELLO STATO AMERICANO DEL DELAWARE ("CROWDSTRIKE"). TUTTI I TERMINI IN MAIUSCOLO UTILIZZATI NELLE PRESENTI CONDIZIONI HANNO IL SIGNIFICATO LORO ATTRIBUITO QUI.

1. Candidatura e Accordo sul Programma.

1.1. Accettazione del Programma. Per partecipare al Programma, i candidati devono compilare la domanda di adesione, accettare l'Accordo sul Programma, soddisfare i requisiti richiesti ai partner CrowdStrike ed essere accettati nel Programma da CrowdStrike. L'accettazione nel Programma e la designazione del tipo di partner sono a esclusiva discrezione di CrowdStrike. A condizione che CrowdStrike accetti il Partner candidato nel Programma e che quest'ultimo rispetti in ogni momento l'Accordo sul Programma, CrowdStrike concede al Partner i diritti e le licenze applicabili specificati nell'Accordo sul Programma in base alle tipologie designate per il Partner. I diritti e le licenze concessi al Partner ai sensi dell'Accordo sul Programma sono personali e il Partner non può trasferire, cedere o concedere in sublicenza l'incarico stabilito nell'Accordo sul Programma, salvo quanto espressamente stabilito nella Sezione Cessione. I candidati non ancora accettati, respinti o non qualificati per il Programma sono soggetti a e accettano di essere vincolati da tutto quanto previsto nella Sezione Riservatezza del presente documento.

1.2. Accordo sul Programma. Le Condizioni rappresentano un accordo generale che copre tutte le tipologie di partner di CrowdStrike; le disposizioni relative a specifiche tipologie di partner o a specifici diritti si applicano solo nella misura in cui il Partner è stato ammesso da CrowdStrike, a sua esclusiva discrezione, a partecipare alla parte pertinente del Programma. A tal fine, la designazione o la tipologia di Partner sono indicati nella "lettera di benvenuto" del Programma e/o nel Portale per i Partner. In caso di conflitto o incongruenza tra la lettera di benvenuto e il Portale per i Partner, quest'ultimo prevarrà sulla prima. Le Condizioni specifiche per i partner riportate di seguito e la Guida stabiliscono i diritti e gli obblighi delle singole tipologie di partner. In caso di incongruenza tra le Condizioni, la Guida o gli Standard, l'ordine di precedenza è il seguente: prima le Condizioni, poi gli Standard e infine la Guida.

1.3. Aggiornamento dell'Accordo sul Programma. CrowdStrike potrà rivedere periodicamente l'Accordo sul Programma (compresi i termini specifici per le tipologie di partner) a sua esclusiva discrezione. CrowdStrike pubblicherà le nuove Condizioni, la nuova Guida e/o i nuovi Standard nel Portale per i Partner. La partecipazione continuativa del Partner al Programma dopo la pubblicazione delle nuove Condizioni, la Guida e/o gli Standard equivarrà all'accettazione e approvazione del nuovo Accordo sul Programma da parte sua. Le Condizioni, la Guida e/o gli Standard rivisti sostituiscono automaticamente la versione precedente. Le nuove Condizioni, la nuova Guida e/o i nuovi Standard si applicano a partire dalla data in cui sono stati pubblicati.

1.4. Affiliate dei partner. Eventuali società affiliate al Partner che utilizzano un'Offerta o vi accedono ai sensi del presente documento, o che beneficiano dell'utilizzo di un'Offerta da parte del Partner, saranno vincolate e tenute a rispettare tutti i termini e le condizioni del presente Accordo come se fossero esse stesse il Partner. In tal caso, il Partner sarà responsabile degli atti e delle omissioni delle proprie Affiliate in relazione al Programma, compreso l'uso delle Offerte in base al presente Accordo. In alternativa, le società affiliate del Partner potranno: (i) firmare un accordo di partecipazione in una forma reciprocamente accettabile dalle parti, oppure (ii) iscriversi separatamente al Programma e, in entrambi i casi, accettare l'Accordo sul Programma. Se ammessa all'interno del Programma, ogni Affiliata del Partner sarà responsabile delle proprie azioni e omissioni. Un'Affiliata del Partner può effettuare un ordine solo se è stata ammessa nel Programma per i Partner.

2. Personale del Partner.

2.1. Personale qualificato. Tutti i Partner dovranno mantenere uno staff di dipendenti con una buona conoscenza operativa delle Offerte, incluso il loro uso, le applicazioni, le limitazioni, l'installazione, la manutenzione e altri aspetti correlati. Il Partner dovrà nominare dipendenti con esperienza e competenze adeguate per partecipare ai programmi di formazione periodicamente offerti da CrowdStrike, come concordato dalle parti o previsto nella Guida. Il Partner dovrà nominare un referente principale che coordini il rapporto di collaborazione con il referente designato da CrowdStrike. Il Partner dovrà designare inoltre un amministratore e un firmatario autorizzato nel Portale per i Partner. Il firmatario autorizzato è la persona autorizzata dal Partner a vincolare il Partner all'Accordo sul programma e ad altri accordi. Gli utenti del Portale per i Partner possono anche essere soggetti ai termini di utilizzo o alle politiche di utilizzo accettabile del Portale, così come ad altri termini relativi al Programma.

2.2. Formazione e certificazione. CrowdStrike potrà richiedere il completamento, da parte del Partner, di programmi minimi di formazione o certificazione da essa stabiliti, compreso il pagamento delle spese relative a determinati test o certificazioni. Qualora il Partner non accetti di partecipare a tali programmi e di pagare le relative tariffe, non potrà, a esclusiva discrezione di CrowdStrike, ottenere determinate certificazioni né essere inquadrato a un livello superiore nell'ambito del Programma.

3. Offerte di CrowdStrike.

3.1. Offerte disponibili. CrowdStrike si riserva il diritto in qualsiasi momento, a sua esclusiva discrezione, di inserire Offerte non idonee all'uso, alla rivendita o alla distribuzione ai sensi dell'Accordo sul Programma. Le Offerte future saranno considerate aggiunte al Programma nel momento in cui CrowdStrike le designerà per l'uso, la rivendita o la distribuzione nell'ambito del Programma e saranno automaticamente soggette all'Accordo sul Programma. Il Partner ha la facoltà di non utilizzare, rivendere o distribuire alcune Offerte. Alcune Offerte possono essere disponibili solo per specifici tipi di programma e non per altri; ad esempio, un'Offerta può essere disponibile per la rivendita, ma non all'interno di un Prodotto in bundle.

3.2. Offerte sospese. CrowdStrike potrà sospendere le Offerte in qualsiasi momento, comunicando al Partner per iscritto e in anticipo tale interruzione, pubblicando l'avviso su una pagina web accessibile al Partner, via e-mail o in altro formato scritto. CrowdStrike evaderà gli ordini per le Offerte sospese se accettati prima della data di fine vendita di tali Offerte e nella misura in cui non sia vietato dalla legge o da un'ordinanza o sentenza dell’Autorità Giudiziaria. CrowdStrike e il Partner collaboreranno per stabilire i preventivi del Partner ai Clienti sulla base dei preventivi di CrowdStrike relativi alle Offerte di cui è stata nel frattempo annunciata la sospensione. CrowdStrike potrà rinominare, ribrandizzare, accorpare o disaggregare le Offerte in qualsiasi momento a sua esclusiva discrezione, senza alcun preavviso al Partner.

4. Rivendita e distribuzione.

4.1. Rivenditori una tantum. I partner designati da CrowdStrike come "Rivenditori una tantum" su un preventivo CrowdStrike possono acquistare Offerte da CrowdStrike per rivenderle a un singolo Cliente con sede in un Paese approvato da CrowdStrike, sulla base di un preventivo, eseguendo il preventivo/ordine di CrowdStrike. I Rivenditori una tantum non sono autorizzati a vendere le Offerte a terzi (compresi i Clienti o altri partner di CrowdStrike) a scopo di ulteriore rivendita da parte di tali terzi. I Rivenditori una tantum non hanno diritto ad alcun beneficio previsto dal Programma, compresa la registrazione delle transazioni e le licenze NFR (definite di seguito).

4.2. Rivenditori.

4.2.1. Rivenditori indiretti. I Partner designati da CrowdStrike come "Rivenditori indiretti" possono acquistare le Offerte da un Distributore, commercializzarle e venderle ai Clienti solo nel Territorio. Il Distributore deve disporre di un Territorio che includa la sede del Rivenditore indiretto.

4.2.2. Rivenditori diretti. I Partner designati da CrowdStrike come "Rivenditori diretti" possono acquistare Offerte da CrowdStrike, commercializzarle e venderle a (i) Clienti solo nel Territorio, o (ii) un altro Partner nel Territorio del Rivenditore diretto; a condizione che l'altro Partner non rivenda le Offerte ai Clienti, ad esempio un Partner CrowdStrike Powered Service Provider.

4.2.3. Eccezioni e limitazioni per i Rivenditori. In qualsiasi momento e a esclusiva discrezione di CrowdStrike per una o più volte o in modo permanente, CrowdStrike potrà: (i) richiedere a un Rivenditore diretto di acquistare da un Distributore, nel qual caso il Partner sarà considerato un Rivenditore indiretto, oppure (ii) consentire a un Rivenditore indiretto di acquistare da CrowdStrike, nel qual caso il Partner sarà considerato un Rivenditore diretto. I Rivenditori diretti e i Rivenditori indiretti non potranno vendere le Offerte a terzi (incluso un Cliente o un altro partner di CrowdStrike) a scopo di ulteriore rivendita da parte di tali terzi.

4.3. Distributore. I Partner designati da CrowdStrike come "Distributori" possono acquistare le Offerte da CrowdStrike, commercializzarle e venderle: (i) direttamente ai Clienti nel Territorio, (ii) indirettamente ai Clienti nel Territorio, vendendole a un Rivenditore Indiretto per la vendita diretta a un Cliente nel Territorio, o (iii) a un altro Partner nel Territorio che non rivenda le Offerte ai Clienti, ad esempio un Partner CrowdStrike Powered Service Provider.

5. Ordini e acquisti.

5.1. Ordini ai distributori. Se il Partner è (i) designato come Rivenditore indiretto, oppure (ii) riceve istruzioni da CrowdStrike in tal senso, deve acquistare le Offerte da un Distributore quando effettua un Ordine. Tutti i prezzi e i termini di pagamento saranno concordati tra il Partner e il Distributore. CrowdStrike non avrà alcuna responsabilità per gli ordini di acquisto del Partner (compresi gli obblighi o i termini in essi fissati) effettuati con i Distributori. L'obbligo di CrowdStrike di fornire Offerte sarà conforme all'accordo di CrowdStrike con il Distributore e all'Ordine corrispondente del Distributore che è stato accettato da CrowdStrike.

5.2. Ordini presso CrowdStrike.

5.2.1. Modulo d'ordine. Se il Partner acquista da CrowdStrike, deve acquistare ed effettuare ordini per le Offerte con CrowdStrike fornendo a quest'ultima: (i) un modulo di preventivo/ordine di CrowdStrike o (ii) un ordine di acquisto del Partner che faccia riferimento al preventivo approvato da CrowdStrike e che sia coerente con esso (i punti (i) o (ii) sono qui denominati "Ordine"). Tutti gli Ordini sono soggetti e regolati dall'Accordo sul Programma. I termini e le condizioni dell'Accordo sul Programma si applicheranno a tutti gli Ordini presentati a CrowdStrike e sostituiranno qualsiasi termine diverso o aggiuntivo presente negli ordini di acquisto del Partner o in altri documenti. Gli ordini trasmessi dal Partner a CrowdStrike hanno l'unico scopo di specificare le Offerte, i prezzi, gli importi, i debiti, la richiesta di date di consegna e/o periodi di esecuzione, l'identificazione del Cliente (nome, indirizzo, compreso il Paese, e-mail e numeri di telefono) nonché le quantità, se applicabili.

5.2.2. Accettazione dell'ordine. Tutti gli Ordini inoltrati a CrowdStrike sono soggetti a verifica da parte di CrowdStrike e possono essere da questa rifiutati per qualsiasi motivo e a sua esclusiva discrezione prima dell'evasione. Gli Ordini si considerano accettati al momento della ricezione da parte di CrowdStrike, nella misura in cui sono conformi al preventivo corrispondente approvato da CrowdStrike e all'Accordo sul Programma. Tutti gli Ordini non conformi ad un preventivo approvato da CrowdStrike o al presente Accordo sul Programma sono considerati rifiutati nella parte in cui non sono conformi. Una volta ricevuti da CrowdStrike, (i) gli Ordini non sono annullabili dal Partner (anche in caso di risoluzione volontaria dell'Accordo sul Programma prevista nella Sezione Sospensione e risoluzione), (ii) i pagamenti non sono rimborsabili, salvo quanto espressamente previsto nel presente Accordo sul Programma e (iii) le date di consegna/prestazione possono essere modificate solo previo consenso scritto di CrowdStrike.

5.2.3. Prezzi e fatturazione. Il Partner pagherà a CrowdStrike tutte le Offerte al prezzo stabilito nell'Ordine. Per quanto riguarda CrowdStrike e il Partner, i prezzi sono determinati dal prezzo di listino di CrowdStrike meno lo sconto applicabile, come specificato nella Guida al Programma, a meno che non sia previsto diversamente nel preventivo di CrowdStrike al Partner. Un prezzo indicato od offerto in un preventivo non è valido per un preventivo diverso a quello cui si riferisce. In qualsiasi momento, CrowdStrike può modificare i prezzi del proprio listino e/o gli sconti della Guida al Programma con effetto a partire da non meno di 30 giorni successivi alla comunicazione scritta. CrowdStrike può fatturare al Partner i Prodotti al ricevimento di un Ordine. CrowdStrike può fatturare al Partner i Servizi: (i) al momento dell'invio dell'Ordine per i Servizi che vengono acquistati su base forfettaria o con anticipo, oppure (ii) al momento della fornitura dei Servizi e/o del sostenimento delle spese e dei costi. Se i Servizi sono forniti sulla base di tempo e materiali, il Partner dovrà pagare: (a) tutti i compensi previsti dalla SOW, inclusi, a titolo esemplificativo, i compensi orari (minimi e supplementari), i compensi per l'anticipo, per il trasferimento, per la strumentazione e per la conservazione successiva dei dati e (b) le spese, incluse, a titolo esemplificativo, quelle di viaggio. Le spese di viaggio, di trasferta e di conservazione dei dati saranno addebitate al Partner alle tariffe abituali di CrowdStrike, senza alcuno sconto.

5.2.4. Pagamento. Se non diversamente previsto nel preventivo di CrowdStrike al Partner: (i) il Partner pagherà CrowdStrike entro 30 giorni dalla data della fattura, indipendentemente dal fatto che il Partner sia stato pagato dal Cliente o meno, e (ii) tutti i pagamenti saranno effettuati in dollari statunitensi. Tutti gli importi dovuti e pagabili dal Partner ma non riscossi saranno gravati da interessi al tasso massimo annuale consentito dalla legge applicabile fino al saldo completo, il cui importo, compresi gli interessi maturati e non pagati, sarà esigibile su richiesta.

5.2.5. Imposte e dazi. In aggiunta a eventuali pagamenti dovuti a CrowdStrike ai sensi dell'Accordo sul Programma, il Partner pagherà gli importi di eventuali imposte, spese di spedizione, assicurazioni, dazi o di altro tipo, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le imposte statali sulle vendite, comunque denominate, che siano riscosse o basate su tali pagamenti o che derivino dall'Accordo sul Programma, fermo restando, tuttavia, che il Partner non sarà responsabile per le imposte basate sul reddito netto di CrowdStrike. Il Partner dovrà fornire tempestivamente a CrowdStrike un certificato di rivendita o comunicare di esserne sprovvisto. Nel caso in cui sia tenuto, in base alle leggi vigenti, a effettuare deduzioni o trattenute dai pagamenti a CrowdStrike, il Partner pagherà a CrowdStrike gli importi aggiuntivi necessari a garantire che l'importo effettivo ricevuto da CrowdStrike dopo la deduzione o la trattenuta (e dopo il pagamento di eventuali imposte aggiuntive dovute in conseguenza di tale importo aggiuntivo) sia pari all'importo che sarebbe stato ricevuto se tale deduzione o trattenuta non fosse stata richiesta.

5.2.6. Rimborsi. Nel caso in cui CrowdStrike sia obbligata a rimborsare le commissioni ai sensi dei termini dell'Accordo con l'Utente finale o a propria discrezione accetti di rimborsare qualsiasi commissione ai sensi dell'Accordo con l'Utente finale, CrowdStrike potrà rimborsare l'importo applicabile al Partner che, su richiesta di CrowdStrike, dovrà prontamente rimborsare al Cliente il corrispondente importo proporzionale applicabile in base alle commissioni pagate dal Cliente al Partner. In tal caso, il diritto dell'Acquirente di utilizzare le Offerte terminerà nella misura del rimborso o terminerà del tutto laddove la riduzione di un Prodotto non sia disponibile.

5.3. Prezzi e profitti dei Partner. I Partner sono responsabili della determinazione dei prezzi per le Offerte, il Prodotto in bundle e i propri prodotti e servizi. CrowdStrike non ha alcuna responsabilità nei confronti del Partner e non assume alcuna promessa o impegno nei confronti del Partner in merito al successo del Partner nel Programma, ai suoi profitti o margini o alla sua capacità di continuare a partecipare al Programma o a vendere ai Clienti in futuro.

5.4. Mancato pagamento. Oltre a eventuali altri diritti o rimedi di cui CrowdStrike disponga ai sensi del presente Accordo sul Programma, anche in base a quanto previsto nella Sezione Sospensione e risoluzione, CrowdStrike può sospendere o terminare le proprie prestazioni ai sensi del presente Accordo sul Programma (ivi incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, cessare di fornire preventivi o benefici del Programma al Partner) e/o dell'Accordo con l'Utente finale in qualsiasi momento nel caso in cui il Partner non paghi il Distributore o CrowdStrike per le Offerte. Nulla di quanto qui previsto limita i rimedi di CrowdStrike nel caso in cui il Partner non paghi CrowdStrike. CrowdStrike non avrà alcun obbligo di cessare di fornire o sospendere le Offerte a un Cliente. Il Partner è l'unico responsabile della riscossione degli importi a esso dovuti da parte del Cliente per le Offerte e la mancata riscossione di somme dovute dal Cliente o da un altro Partner non esonera il Partner dall'obbligo di pagare CrowdStrike.

6. Concessione di licenze. Tutte le licenze concesse al Partner sono subordinate alla condizione che il Partner si attenga sempre all'Accordo sul Programma e sia stato designato come Partner da CrowdStrike.

6.1. Licenza non destinata alla rivendita. Se CrowdStrikefornisce al Partner una "licenza non destinata alla rivendita", si intende concessa una licenza revocabile, limitata, non esclusiva e non trasferibile per l'utilizzo dei Prodotti nell'ambiente non produttivo del Partner a fini di: (i) formazione interna e (ii) dimostrazione e commercializzazione dei Prodotti ai Clienti ("Licenza NFR").

6.2. Licenza di sviluppo non di produzione per le integrazioni.

6.2.1. Licenza di prodotto CrowdStrike per i Partner. Qualora CrowdStrike: (i) designi il Partner come "Development Partner", "Integration Partner", "Store Partner", "Technology Alliance Partner", "CrowdStrike Powered Service Provider (CPSP)", o altrimenti indichi il tipo di Partner come idoneo per una Licenza di sviluppo non di produzione in base a quanto previsto nella Guida e (ii) CrowdStrike fornisca al Partner l'accesso a un Prodotto e/o alle sue API, CrowdStrike concederà al Partner, esclusivamente per finalità di integrazione non di produzione e durante il periodo di validità del presente documento, una licenza revocabile, limitata, non esclusiva, non trasferibile e non cedibile in sublicenza, in conformità alla Documentazione di CrowdStrike, per l'accesso ai Prodotti e il loro utilizzo, al fine di incorporare uno o più processi di chiamata API CrowdStrike, nonché i corrispondenti: (i) CrowdStrike Test Content, (ii) CrowdStrike Production Content, esclusivamente per l'uso diretto e a beneficio del Cliente Richiedente e/o (iii) in base alla sezione "Privacy", i dati del cliente, esclusivamente per l'uso diretto e a beneficio del Cliente Richiedente e, per i punti (ii) e (iii), solo fintanto che il Cliente Richiedente rimane un Cliente Congiunto e il Partner rimane validamente autorizzato a tale accesso e utilizzo.

6.2.2. Licenza di prodotto del Partner per CrowdStrike. Nel caso in cui il Partner fornisca a CrowdStrike l'accesso a un proprio Prodotto, si applicheranno i termini seguenti, a meno che le parti non abbiano stipulato un apposito accordo scritto che disciplini l'uso dei Prodotti del Partner da parte di CrowdStrike. Non sono validi gli accordi con il Partner conclusi tramite “click” oppure online . Il Partner concede a CrowdStrike una licenza limitata, non esclusiva e non trasferibile per l'accesso e l'utilizzo di tali Prodotti del Partner a fini di integrazione non produttiva.

6.2.3. Test di interoperabilità dei prodotti. Durante lo sviluppo e la valutazione dell'Integrazione del Partner, ciascuna parte nominerà un referente tecnico. Al completamento dell'Integrazione del Partner, quest'ultimo dovrà informare CrowdStrike per iscritto (sarà sufficiente inviare un'e-mail al referente tecnico designato o all'indirizzo support@crowdstrike.com). Ciascuna parte determinerà, a propria esclusiva e ragionevole discrezione, il successo o il fallimento dell'interoperabilità. Il Partner non renderà disponibile l'Integrazione del Partner ai Clienti o ad altre terze parti se non dopo la revisione e l'approvazione scritta da parte di CrowdStrike. Prima di rendere disponibile l'Integrazione del Partner ai Clienti o ad altre terze parti, il Partner dovrà creare una documentazione tecnica e per l'utente, che descriva in modo accurato e adeguato: (a) l'interoperabilità dei Prodotti e (b) l'utilizzo dell'Integrazione del Prodotto. Tale documentazione potrà essere utilizzata da entrambe le parti e resa disponibile ai rispettivi clienti. Una volta completata l'integrazione e approvata da CrowdStrike per iscritto, le parti, fintanto che entrambe desiderino un'integrazione, svilupperanno un processo per garantire la compatibilità continua dell'integrazione, compreso il ricorso ad impegni commercialmente ragionevoli per dedicare risorse ingegneristiche al mantenimento dell'integrazione. Ciascuna parte sarà responsabile dei propri costi di sviluppo e collaudo.

6.3. Licenza di produzione per Technology Alliance Partner, Store Partner e Marketplace Partner.

6.3.1. Technology Alliance. Se CrowdStrike qualifica il Partner come "Technology Alliance Partner" e previa approvazione scritta da parte di CrowdStrike dell'Integrazione del Partner, CrowdStrike concede al Partner una licenza revocabile, limitata, non esclusiva, non trasferibile e non cedibile in sublicenza per utilizzare, nell'ambiente di produzione del Partner, esclusivamente in conformità con la Documentazione di CrowdStrike, i processi di chiamata API CrowdStrike e i corrispondenti: (i) Contenuti di produzione di CrowdStrike e/o (ii), in base alla sezione Privacy, i Dati del Cliente, in ogni caso, esclusivamente per l'uso diretto e a beneficio del Cliente Richiedente interessato e solo fintanto che tale Cliente Richiedente rimane un Cliente Congiunto e il Partner rimane validamente autorizzato a tale accesso e uso.

6.3.2. Store Partner. Gli Store Partner devono sottoscrivere separatamente con CrowdStrike i termini e le condizioni di produzione e commerciali ad essi riservati per utilizzare i processi di chiamata API CrowdStrike e il corrispondente Contenuto CrowdStrike in un ambiente di produzione o in un contesto commerciale.

6.3.3. Marketplace Partner. I Marketplace Partner devono sottoscrivere separatamente i termini e le condizioni del Marketplace con CrowdStrike per la vendita sul Marketplace di CrowdStrike e/o per l'utilizzo dei processi di chiamata API CrowdStrike e dei corrispondenti contenuti in un ambiente di produzione o in un contesto commerciale.

6.4. Licenza di produzione per fornitori di servizi gestiti. Se CrowdStrike qualifica il Partner come "MSP Partner" o "Managed Service Provider Partner" o "Managed and Monitored MSP" e gli fornisce l'accesso a un proprio Prodotto, CrowdStrike concede al Partner una licenza revocabile, limitata, non esclusiva, non trasferibile e non cedibile in sublicenza per l'accesso e l'utilizzo del Prodotto richiesto dal Cliente Richiedente esclusivamente per conto di tale Cliente e solo fintanto che tale Cliente richiedente rimane un Cliente Congiunto e il Partner rimane validamente autorizzato a tale accesso e utilizzo.

6.5. Licenza di produzione per i fornitori di servizi basati su CrowdStrike. Se CrowdStrike qualifica il Partner come "CrowdStrike Powered Service Provider", "CPSP", o "Packaged MSP" o "Managed Security Service Partner", CrowdStrike concede al Partner una licenza revocabile, limitata, non esclusiva, non trasferibile e non cedibile in sublicenza per: (i) accedere ed utilizzare i Prodotti Idonei nel Territorio durante il Periodo di Sottoscrizione/Ordine applicabile, in conformità alla Documentazione, esclusivamente come parte del Prodotto in bundle per conto di ciascun Cliente CPSP per scopi di sicurezza interna delle informazioni o di gestione dei registri di tale Cliente, (ii) consentire ai Clienti CPSP di accedere e utilizzare i Prodotti Idonei che sono stati concessi in licenza al Partner ai fini della sicurezza delle informazioni interne o della gestione dei registri del Cliente CPSP in conformità con l'Accordo con l'Utente Finale. Il Partner sarà responsabile degli atti o delle omissioni del Cliente CPSP durante l'utilizzo dei Prodotti Idonei. L'accesso e l'utilizzo da parte del Partner e dei Clienti CPSP è limitato alla quantità e agli altri limiti indicati nell'Ordine applicabile. Se il Partner acquista una licenza che include una Componente Software, la suddetta licenza consente al Partner di installare ed eseguire la/le Componente/i Software fino alle quantità concesse in licenza sugli Endpoint dei Clienti CPSP o sui dispositivi del Partner che ospitano la Componente Software, in ogni caso solo per scopi interni di sicurezza delle informazioni e/o gestione dei log del Cliente CPSP. Il Partner non potrà fornire i prezzi o distribuire i Prodotti Idonei, le API CrowdStrike o i Contenuti di CrowdStrike su base autonoma, a meno che non sia stato autorizzato da CrowdStrike a farlo in base ad una apposita designazione o ad un accordo separato sottoscritto con i Partner e, in tal caso, solo in base ai termini e alle condizioni del predetto accordo.

6.6. Licenza di produzione per uso aziendale (Engagement Use License) ovvero per i partner ELP.

6.6.1. Licenza Engagement Use per il Cliente. Se CrowdStrike qualifica il Partner come Partner "Engagement Use" o "ELP":

6.6.1.1. CrowdStrike renderà disponibili e concederà in licenza i Prodotti Idonei ai Clienti ammessi da CrowdStrike che ricevono i servizi del Partner;

6.6.1.2. I Clienti ammessi potranno utilizzare i Prodotti Idonei, compresa l'installazione e l'esecuzione delle Componenti Software sugli Endpoint del Cliente ammesso, nella quantità e per il periodo approvati da CrowdStrike ("Termine e Condizioni ELP"), come ulteriormente descritto nella Guida al programma per i Partner ELP; inoltre

6.6.1.3. CrowdStrike concede al Partner una licenza revocabile, limitata, non esclusiva, non trasferibile e non cedibile in sublicenza per: accedere ai Prodotti Idonei e utilizzarli (compresa l'installazione e l'esecuzione delle Componenti Software sugli Endpoint del Cliente ammesso) in conformità con la Documentazione, per eseguire i Servizi del Partner esclusivamente per conto e a beneficio dei Clienti interessati che hanno autorizzato il Partner ai sensi della Sezione Accesso del Partner agli Account dei Clienti per i Termini e Condizioni ELP o fino a quando tali Clienti non revochino tale autorizzazione e fino alla quantità approvata da CrowdStrike.

6.6.1.4. L'accesso, l'installazione e l'utilizzo dell'Offerta da parte del Cliente avverranno in base a quanto stabilito nell'Accordo con l'Utente finale che accompagna tale Offerta. Il Partner si impegna a comunicare immediatamente per iscritto a CrowdStrike se un Cliente ammesso revoca l'autorizzazione al Partner o comunque interrompe il proprio rapporto con il Partner in relazione al Prodotto.

6.6.2. Licenza d'uso per i “Packaged ELP Partner”. Se CrowdStrike designa il Partner come "Packaged ELP Partner":

6.6.2.1. CrowdStrike metterà a disposizione del Partner i Prodotti Idonei; inoltre

6.6.2.2. CrowdStrike concederà al Partner una licenza revocabile, limitata, non esclusiva, non trasferibile e non cedibile in sublicenza per: l'accesso e l'utilizzo (compresa l'installazione e l'esecuzione delle Componenti Software sugli Endpoint del Cliente approvate da CrowdStrike) dei Prodotti Idonei applicabili in conformità alla Documentazione fino alla quantità approvata da CrowdStrike secondo i Termini e le Condizioni ELP, come ulteriormente descritto nella Guida al Programma per i Partner ELP, al solo fine di eseguire i Servizi del Partner esclusivamente per conto e a beneficio di tali Clienti.

6.6.2.3. Il Partner si impegna a informare immediatamente CrowdStrike per iscritto nel caso in cui un Cliente approvato revochi l'autorizzazione al Partner o interrompa in altro modo il suo rapporto con il Partner in relazione al Prodotto.

6.6.3. Attribuzione. Fatti salvi tutti gli altri termini dell'Accordo sul Programma, nel caso in cui un Partner ELP fornisca ai Clienti informazioni o materiali (in forma tangibile o elettronica) con contenuti o informazioni generati o ottenuti dai Prodotti, il Partner dovrà inserire il riferimento a CrowdStrike utilizzando l’espressione "Powered by CrowdStrike" o altra forma o dichiarazione concordata tra le parti.

6.7. Esempi di malware. Se CrowdStrike mette a disposizione del Partner esempi di malware in relazione alla valutazione o all'utilizzo dei Prodotti ("Esempi di Malware"), il Partner riconosce e accetta che: (i) l'accesso agli esempi di malware e il loro utilizzo da parte del Partner è a rischio e pericolo del Partner e del Cliente, e (ii) il Partner non deve scaricare o accedere agli esempi di malware su, o attraverso, sistemi e reti di produzione e che tale accesso può infettare e danneggiare tali sistemi, reti e dati. Il Partner dovrà utilizzare gli Esempi di Malware esclusivamente per la valutazione o l'uso dei Prodotti come altrimenti concesso in licenza al Partner nel presente documento e non per scopi dannosi o illegali. CrowdStrike non sarà responsabile di eventuali perdite o danni causati da qualsivoglia Esempio di Malware che possa infettare le apparecchiature informatiche, i programmi informatici, i dati o altro materiale di proprietà del Partner o del Cliente a causa dell'accesso agli Esempi di Malware o del loro utilizzo da parte del Partner o del Cliente.

6.8. Installazione e account utente. CrowdStrike non è responsabile della distribuzione e/o dell'installazione delle Componenti Software o della configurazione dei Prodotti, a meno che il Partner o il Cliente non acquistino tali servizi (se disponibili) da CrowdStrike. Per i Prodotti che richiedono uno o più account utente, solo il singolo utente assegnato a un determinato account potrà accedere ai Prodotti o utilizzarli tramite tale account utente. Il Partner è responsabile di tutte le azioni e omissioni che si verificano nell'ambito degli account utente del Partner per i relativi Prodotti. Il Partner dovrà informare CrowdStrike qualora venga a conoscenza di un accesso o di un utilizzo non autorizzato dei propri account utente o delle proprie password relative al Prodotto.

6.9. Dati dei Clienti. Con ragionevole anticipo rispetto al momento in cui una parte diventa Cliente, il Partner fornirà per iscritto a CrowdStrike il nome e l'indirizzo del Cliente proposto e qualsiasi altra informazione ragionevolmente richiesta da CrowdStrike. Il Partner riconosce e accetta che tutti i Clienti devono essere ammessi da CrowdStrike, tale ammissione non potrà essere negata per motivi irragionevoli. Il Partner si impegna a notificare immediatamente per iscritto a CrowdStrike l'eventuale risoluzione o cessazione del proprio rapporto con il Cliente in relazione ai Prodotti.

6.10. Accesso del Partner agli account dei Clienti. L'accesso e l'utilizzo da parte del Partner dell'account di un Cliente in un Prodotto, dei Dati del Cliente o dei Contenuti CrowdStrike concessi in licenza a un Cliente può avvenire attraverso: (i) un'integrazione del Partner approvata ai sensi del presente Accordo sul Programma e attraverso un Cliente richiedente che utilizza le proprie chiavi API per fornire al Partner i Dati del Cliente Richiedente o i Contenuti CrowdStrike concessi in licenza al Cliente Richiedente, (ii) il Cliente Richiedente in questione che concede al Partner l’accesso all’account dei suoi Prodotti con credenziali di accesso univoche per il Partner, o (iii) il Cliente richiedente che invia a CrowdStrike un Modulo che autorizza CrowdStrike a fornire al Partner l'accesso corrispondente. Il Partner si impegna a informare immediatamente CrowdStrike per iscritto nel caso in cui un Cliente Richiedente revochi il proprio consenso all'accesso del Partner ai propri account di Prodotto, ai Dati del Cliente o ai Contenuti di CrowdStrike, oppure qualora il Cliente Richiedente interrompa in altro modo il proprio rapporto con il Partner in relazione ai Prodotti CrowdStrike. Ad eccezione di quanto espressamente previsto o escluso ai sensi del presente Accordo sul Programma, l'uso dei Prodotti CrowdStrike da parte del Partner sarà soggetto all'Accordo con l'utente finale.

7. Proprietà intellettuale e restrizioni.

7.1. Proprietà. Fatta eccezione per le licenze limitate espressamente concesse al Partner alle presenti Condizioni, tutti i diritti, i titoli e altri interessi relativi alle Offerte, incluse le nozioni e le tecnologie inerenti alle Offerte e ai materiali forniti e tutti i diritti di proprietà intellettuale ad esse correlati, rimarranno in ogni momento, relativamente al Partner, di proprietà unica ed esclusiva di CrowdStrike. CrowdStrike non concede altre licenze, autorizzazioni o diritti, espressi o taciti, per derivazione, esclusione o altro. Fatta eccezione per le licenze limitate espressamente concesse a CrowdStrike nell'Accordo sul Programma, tutti i diritti, i titoli e altri interessi relativi ai Prodotti del Partner, incluse le nozioni e le tecnologie inerenti ai Prodotti del Partner, nonché tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale ad esse correlati, rimarranno in ogni momento, relativamente a CrowdStrike, di proprietà unica ed esclusiva del Partner.

7.2. Chiavi API e contenuti CrowdStrike. Le chiavi API di CrowdStrike sono informazioni riservate di CrowdStrike. CrowdStrike o un Cliente possono revocare l'accesso del Partner alle chiavi API di CrowdStrike in qualsiasi momento. Né il Partner né i Prodotti del Partner potranno: (i) modificare i Contenuti CrowdStrike in modo da pregiudicarne l'integrità; (ii) utilizzare i Contenuti CrowdStrike direttamente o indirettamente a vantaggio, o per l'uso da parte di qualunque cliente potenziale o attivo del Partner (diverso dal Cliente Richiedente in questione); (iii) utilizzare direttamente o indirettamente i Contenuti CrowdStrike per scopi generici nei Prodotti del Partner o per migliorare i Prodotti del Partner; o (iv) memorizzare o utilizzare i Contenuti CrowdStrike per un periodo superiore a quello necessario per fornire servizi al Cliente Richiedente in questione.

7.3. Requisiti per l'uso del Prodotto. L'eventuale integrazione del Partner con i Prodotti e l'uso dei Prodotti (comprese le API di CrowdStrike) non interferirà con la fornitura o la funzionalità dei Prodotti o delle API di CrowdStrike, né con le apparecchiature utilizzate per il funzionamento dei Prodotti in alcun modo o con alcun mezzo, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il loro uso eccessivo, l’uso di robot, spider, ricerca sul sito o recupero di contenuti. Il Partner dovrà fornire le credenziali a CrowdStrike per l'interoperabilità dei Prodotti del Partner con i Prodotti in base a quanto concordato tra le parti. Il Partner non dovrà (a) effettuare scorpori, creare database o creare in altro modo copie permanenti dei Contenuti CrowdStrike, né (b) conservare o utilizzare i Contenuti CrowdStrike per un periodo superiore a quello necessario per fornire servizi al Cliente corrispondente. Il Partner non utilizzerà o accederà ai Prodotti direttamente o indirettamente (i) per scopi generali di sicurezza interna del Partner o di gestione dei registri (a meno che non sia stata concessa una licenza a tal proposito) o (ii) per sviluppare migliorie generali ai Prodotti del Partner.

7.4. Restrizioni. Il Partner non dovrà causare, assistere o incoraggiare terze parti a: (a) accedere o utilizzare le Offerte: (i) in eccesso rispetto a quanto consentito nelle presenti Condizioni, oltre il termine applicabile e/o in violazione di altre restrizioni/limitazioni descritte in un preventivo CrowdStrike, in un Ordine o nella Guida, (b) alterare, esporre pubblicamente, tradurre/trasformare, creare opere derivate o modificare in altro modo i Prodotti; (c) creare "link" pubblici su Internet ai Prodotti né "inquadrare" o sottoporre a "mirroring" alcun Prodotto su qualsiasi altro server o dispositivo wireless o comunque collegato ad Internet o divulgare schermate o versioni di testo del Contenuto CrowdStrike a terzi (diversi dal Cliente in questione e strettamente necessari per il Partner per fornire servizi a tale Cliente); (d) decodificare, decompilare, disassemblare o tentare in altro modo di ricavare la metodologia di rilevamento o i dati, il codice sorgente, gli algoritmi o i metodi di apprendimento automatico di un Prodotto (salvo che tale divieto sia espressamente precluso dalla legge applicabile), aggirare le sue funzioni o tentare di ottenere un accesso non autorizzato a un Prodotto o ai suoi sistemi o reti correlati; (e) rimuovere o alterare qualsiasi avviso di diritto di proprietà che appaia su un Prodotto o su una fornitura di Servizi, oppure apporre o collocare su un Prodotto o su una fornitura di Servizi qualsiasi etichetta o marchio che possa essere interpretato come una rivendicazione di proprietà da parte del Partner o di terzi; (f) condurre benchmark, stress test o altre verifiche o analisi allo scopo di entrare in concorrenza con CrowdStrike, o (g) senza il previo consenso scritto di CrowdStrike (è sufficiente un'e-mail del Chief Technology Officer, del Chief Marketing Officer o del Chief Legal Officer), eseguire un'analisi delle Offerte rispetto ai prodotti della concorrenza o pubblicare una recensione o i risultati di qualsiasi valutazione delle Offerte. Il Partner accetta di utilizzare i Prodotti in conformità con le leggi, le norme e i regolamenti direttamente applicabili ad esso e riconosce di essere tenuto in via esclusiva a determinare se un particolare uso di un Prodotto è conforme a tali leggi.

7.5. Monitoraggio. IL PARTNER ACCETTA CHE CROWDSTRIKE POSSA MONITORARE L'USO DELLE OFFERTE CROWDSTRIKE, DELLE API CROWDSTRIKE E DEI CONTENUTI CROWDSTRIKE PER GARANTIRNE LA QUALITÀ, MIGLIORARE LE OFFERTE CROWDSTRIKE E VERIFICARE LA CONFORMITÀ DEL PARTNER ALL'ACCORDO SUL PROGRAMMA. Nel caso in cui CrowdStrike raccolga dati personali nell'ambito di quanto sopra, questi verranno trattati in conformità alla nostra Informativa sulla privacy.

7.6. Riserva di diritti. Nel rispetto delle limitazioni qui previste e della sezione "Riservatezza", ciascuna parte si riserva espressamente il diritto di: (i) sviluppare o far sviluppare prodotti, servizi, funzioni e tecniche propri che siano simili o in concorrenza con i prodotti, i servizi, le funzioni e le tecniche sviluppati o previsti dall'altra parte, e/o (ii) affiancare o assistere terze parti che possano offrire prodotti o servizi in concorrenza con i prodotti o i servizi dell'altra parte.

7.7. Feedback. Il Partner può fornire a CrowdStrike suggerimenti, commenti e feedback relativi alle Offerte, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in termini di fruibilità, bug report e risultati di test, in relazione a quanto sopra (congiuntamente denominati "Feedback"). Il Partner concede a CrowdStrike un diritto mondiale, non esclusivo, perpetuo, irrevocabile, gratuito, interamente trasferito, senza alcun tipo di attribuzione (e senza dover identificare pubblicamente il Partner) per: (i) realizzare, utilizzare, copiare, modificare, vendere, distribuire, concedere in sublicenza e creare opere derivate dai Feedback come parte di qualsiasi Offerta o tecnologia, specifica o altra documentazione correlata; (ii) eseguire pubblicamente o esporre, importare, trasmettere, distribuire, concedere in licenza, offrire in vendita e vendere, affittare, noleggiare o prestare copie dei Feedback (e opere derivate) come parte di qualsiasi Offerta o tecnologia, specifica o altra documentazione correlata; (iii) esclusivamente per quanto riguarda i diritti d'autore e relativamente al segreto commerciale del Partner, concedere in sublicenza a terzi i suddetti diritti, compreso il diritto di concedere in sublicenza ad ulteriori terze parti; e (iv) concedere in sublicenza a terzi qualsiasi rivendicazione di brevetti propri o concessi in licenza dal Partner che siano stati inevitabilmente violati da un prodotto, una tecnologia o un servizio di terzi che utilizzi, si interfacci, interagisca o comunichi con il Feedback o una parte di esso incorporata in un'Offerta o in una tecnologia correlata, in un capitolato o in altra documentazione. Inoltre, il Partner garantisce che il suo Feedback non è soggetto ad alcuna licenza che richiederebbe a CrowdStrike il rispetto di obblighi aggiuntivi rispetto a qualsiasi Offerta o tecnologia, capitolato o altra documentazione correlata che incorpori i Feedback.

7.8. Software di terze parti. CrowdStrike utilizza alcuni software di proprietà di soggetti terzi all’interno dei Prodotti, compresi quelli comunemente definiti software open source. In base ad alcune di queste licenze concesse da terzi, CrowdStrike è tenuta a comunicare i termini e le condizioni di licenza. Per i termini e le condizioni di licenza dei predetti software di soggetti terzi utilizzati da CrowdStrike, consultare il sito: https://falcon.crowdstrike.com/opensource. Il Partner trasmetterà ai Clienti ogni avviso richiesto su tali termini e condizioni di licenza nell'Accordo con il Beneficiario utilizzando l'URL https://falcon.crowdstrike.com/opensource.

8. Assistenza.

8.1. Assistenza quando il Cliente è titolare della Licenza Prodotto. CrowdStrike è tenuta a fornire supporto tecnico ai propri Clienti in base al livello di assistenza selezionata o acquistata dagli stessi in conformità alla descrizione delle Offerte vigenti di supporto tecnico di CrowdStrike. Se, in aggiunta o in sostituzione a tale assistenza di CrowdStrike, il Partner offre la propria assistenza ai Clienti, il Partner: (i) è l’unico responsabile e nei confronti del Cliente per tale assistenza, (ii) può essere tenuto a sottoscrivere un accordo aggiuntivo con CrowdStrike, (iii) deve fornire tale assistenza in conformità alla Guida (o a tale eventuale accordo aggiuntivo), (iv) deve ottenere determinate certificazioni del livello di formazione, come richiesto da CrowdStrike e (iv) non impedirà ai Clienti di contattare CrowdStrike per l'assistenza.

8.2. Assistenza per i Technology Alliance e Store Partner. Il Partner sarà responsabile in via esclusiva della manutenzione e dell'assistenza per i propri Prodotti. Ciascuna parte impiegherà ogni ragionevole sforzo per rispondere alle domande dell'altra parte o dei Clienti Comuni sui propri prodotti. Nessuna delle parti sarà obbligata, ai sensi dell'Accordo sul Programma, a fornire assistenza o altri servizi simili: (i) per i prodotti dell'altra parte, o (ii) per i propri prodotti all'altra parte, salvo nel caso in cui sia stato effettuato l'acquisto di un prodotto.

8.3. Assistenza quando il Partner è titolare della Licenza Prodotto. Il Partner sarà responsabile in via esclusiva della manutenzione e dell'assistenza per i propri Prodotti. Il Partner dovrà fornire assistenza al Cliente per i Prodotti in bundle e/o per i Prodotti Idonei utilizzati per l'esecuzione dei Servizi da parte del Partner. A condizione che il Partner sia in regola con tutti i pagamenti dovuti a CrowdStrike, quest'ultima fornirà al Partner supporto tecnico e manutenzione per i Prodotti Idonei in base al supporto acquistato dal Partner e in conformità con le istruzioni di supporto CrowdStrike vigenti.

9. Accordi con i Clienti.

9.1. Accordo con l'utente finale e SOW.

9.1.1. I Partner che rivendono le Offerte o utilizzano le Offerte concesse in licenza ai Clienti sono soggetti all'Accordo con l'Utente finale e a qualsiasi accordo aggiuntivo specifico per il Cliente fornito nel preventivo di CrowdStrike al Partner. Nel preventivo al Partner, CrowdStrike include un link all'Accordo con l'Utente finale e, talvolta include termini e condizioni specifiche dell'accordo con il cliente o dell'offerta.

9.1.2. Salvo diverso accordo tra le parti, quando il Partner rivende i Servizi CrowdStrike, oltre a dover rispettare l'Accordo con l'Utente finale, i Servizi saranno: (i) soggetti a una dichiarazione di intenti (SOW) concordata e completamente negoziata tra il Cliente e CrowdStrike, o (ii) come descritto nel Catalogo dei servizi di CrowdStrike ("Catalogo dei servizi").

9.1.3. Solo CrowdStrike può accettare modifiche ai propri termini e condizioni (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, l'Accordo con l'Utente finale, i termini specifici previsti per un'offerta su un preventivo di CrowdStrike, i SOW o il Catalogo dei Servizi). Qualsiasi modifica ai termini e alle condizioni di CrowdStrike deve essere contenuta in un documento sottoscritto da un soggetto firmatario autorizzato di CrowdStrike. I preventivi del Partner rivolti al Cliente per la rivendita delle Offerte conterranno l'Accordo con l'Utente Finale e qualsiasi termine e condizione specifici per il Cliente indicato fornito nel preventivo di CrowdStrike al Partner ("Termini dell'Offerta") come i termini di fornitura che regolano la consegna e la prestazione delle Offerte. Il Partner dovrà ottenere il consenso del Cliente all'Accordo con l'Utente finale e ai termini del preventivo. I Partner non dovranno accettare l'Accordo con l'Utente finale per conto dei Clienti. CrowdStrike si riserva il diritto di sospendere o interrompere l’ Offerta a qualsiasi Cliente che non accetti l'Accordo con l'Utente finale o i Termini di offerta, la SOW o altro. Su richiesta, il Partner fornirà tempestivamente per quanto possibile tutte le informazioni richieste da CrowdStrike per verificare che un Cliente abbia accettato l'Accordo con l'Utente finale, i Termini di offerta e qualsiasi altro accordo applicabile. Nulla di quanto qui previsto impedisce al Partner di stipulare un accordo con il Cliente, a condizione che il Partner garantisca che qualsiasi accordo tra il Cliente e il Partner in relazione alle Offerte offra una tutela non inferiore a quella garantita dai diritti di CrowdStrike ai sensi dell'Accordo con l'Utente finale, i Termini di offerta, la SOW o il Catalogo dei servizi.

9.2. Accordo con il Partner.

9.2.1. Qualsiasi Partner che offra i propri prodotti o servizi ai Clienti è responsabile del proprio accordo con il Cliente. L'Accordo con l'Utente finale non contiene una licenza o accordi a beneficio del Partner per quanto riguarda i prodotti e i servizi del Partner. Il Partner è responsabile della negoziazione delle clausole, nonché dell'esecuzione e dell'adempimento dei propri accordi con i Clienti.

9.2.2. I Partner che possiedono licenze di Prodotti e utilizzano i Prodotti per fornire i propri servizi ai Clienti (in particolare, CrowdStrike Powered Service Provider, o Packaged MSP Partner, e ELP Packaged Partner) devono assicurarsi che ogni Cliente che riceva i Prodotti del Partner e/o i Servizi del Partner che utilizzano o coinvolgono un Prodotto abbia stipulato un Accordo con il Beneficiario. Il Partner riconosce e accetta, in relazione a CrowdStrike, di essere l'unico responsabile di tutti gli obblighi nei confronti del Cliente, comprese le garanzie, le dichiarazioni o gli obblighi nei suoi confronti, anche per quanto riguarda i Prodotti. Gli unici obblighi di CrowdStrike sono nei confronti del Partner come stabilito nel presente documento. CrowdStrike si riserva il diritto di sospendere o interrompere l'uso dei Prodotti Idonei da parte del Partner per qualsiasi Cliente che non accetti un “Accordo con il Beneficiario”. Su richiesta, il Partner fornirà prontamente tutte le informazioni per quanto possibile richieste da CrowdStrike per verificare che un Cliente abbia accettato l'Accordo con il Beneficiario e qualsiasi altro termine e condizione applicabile.

10. Marketing del programma.

10.1. Piano aziendale congiunto. Se la Guida lo richiede o se altrimenti concordato tra le parti, il Partner svilupperà un piano approvato da CrowdStrike per commercializzare le Offerte e, per i Partner Store, l'Integrazione dei Partner ("Piano aziendale congiunto"), che può includere: una strategia di go-to-market con CrowdStrike, programmi di vendita privilegiati, obiettivi di fatturato e tempistiche, piani e attività di marketing congiunti e strategie di vendita e supporto tecnico. Gli investimenti di marketing e pubblicitari del Partner non saranno di livello inferiore a quello di CrowdStrike e saranno coerenti con i materiali di marketing resi disponibili da CrowdStrike e con il Piano aziendale congiunto. Il Partner dovrà includere nelle predette attività promozionali tutti gli avvisi di copyright e di marchio vigenti, così come appare nella pubblicità di CrowdStrike per tali prodotti o come altrimenti indicato da CrowdStrike.

10.2. Pubblicità. Fermo restando i termini della presente Sezione Marketing del programma, ciascuna parte avrà il diritto di comunicare sul proprio sito web e nella documentazione di marketing l’esistenza del rapporto di collaborazione del Partner con CrowdStrike limitatamente a quanto previsto nel Programma del Partner. Per il resto, nessuna delle parti farà dichiarazioni pubbliche o rilascerà comunicati stampa in merito al presente rapporto senza il previo consenso scritto dell'altra parte.

10.3. Utilizzo del marchio.

10.3.1. Ciascuna parte (il "Titolare del Marchio") concede all'altra una licenza mondiale, non esclusiva, non trasferibile, gratuita e limitata (senza diritto di sublicenza) per l'intera durata dell'Accordo sul Programma, per l'utilizzo dei propri marchi esclusivamente nei limiti espressamente autorizzati nel presente documento, al fine di realizzare il Piano aziendale congiunto e come altrimenti previsto dall'Accordo sul Programma, ivi compresi, a titolo esemplificativo, la promozione delle Offerte, gli sforzi congiunti delle parti e i programmi di distribuzione; a condizione che tali marchi siano utilizzati esclusivamente in conformità alle istruzioni fornite dal Titolare del Marchio per quanto riguarda la forma, il colore e il carattere, così come modificate da tale parte di volta in volta e comunicate al Titolare del Marchio. In caso di contestazione del Titolare del Marchio relativa all'uso improprio o scorretto dei propri marchi, l'altra parte dovrà correggere o interrompere tale uso non appena ciò sia possibile.

10.3.2. Il Partner si impegna a non apporre altri marchi, loghi o denominazioni commerciali sulle Offerte, né a rimuovere o modificare alcun Marchio o avviso di proprietà di CrowdStrike apposto sulle Offerte o sui prodotti del Servizio. Il Partner non apporrà alcun Marchio di CrowdStrike a prodotti o servizi diversi dalle Offerte autentiche.

10.3.3. Al Partner è vietato utilizzare o registrare qualsiasi Marchio o nome di dominio CrowdStrike, o che possa essere confuso con esso, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi termine contenente le espressioni "crowd", "strike" o "falcon" come parte del nome della Società, del nome del servizio, dei nomi commerciali o dei nomi di dominio del Partner. CrowdStrike non autorizza alcun uso da parte del Partner dei Marchi CrowdStrike a fini di promozione o posizionamento nei motori di ricerca né per l'acquisto di parole pubblicitarie o come parte di un nome commerciale, di una ragione sociale o di un nome di dominio Internet in qualsiasi modo che possa essere dannoso per gli interessi di CrowdStrike. Qualora il Partner registri oppure ottenga in altro modo diritti su marchi (come marchi commerciali, marchi di servizio, URL, nomi di società o altro) in violazione dell'Accordo sul Programma, dovrà, a proprie spese, trasferire e assegnare tali diritti a CrowdStrike ed eseguire tutti gli adempimenti richiesti da CrowdStrike per facilitare tale assegnazione o trasferimento.

10.4. Titolarità dei marchi. Ciascun Titolare del Marchio rivendica la proprietà di tutti i diritti, titoli e interessi relativi ai propri marchi, nonché a qualsiasi marchio, nome commerciale e logo nuovo o rivisto che il Titolare possa adottare per identificare se stesso o qualsiasi suo prodotto o servizio. Nessuna delle parti rivendicherà alcun diritto sui marchi dell'altra né intraprenderà alcuna azione che minacci o contesti i diritti di proprietà della Titolare del Marchio. Qualsiasi uso del marchio e di tutto l'avviamento ad esso associato da parte del soggetto che non ne è titolare andrà ad esclusivo beneficio del Titolare del Marchio e delle sue Affiliate.

11. Programmi di incentivazione.

11.1. Idoneità e partecipazione. CrowdStrike può, a sua esclusiva discrezione, offrire incentivi ai Partner idonei dalla stessa selezionati. In alcuni casi, il Partner è tenuto ad utilizzare il compenso ricevuto per scopi specifici a vantaggio di CrowdStrike, ad esempio per attività di marketing o per il personale. Ulteriori condizioni, regole e requisiti per gli incentivi saranno forniti nella Guida e/o in una comunicazione separata inviata online o via e-mail al Partner o al suo personale. Se idonei, i Partner e il loro personale sono automaticamente iscritti ai programmi di promozione di CrowdStrike. Il Partner acconsente, per conto suo e del suo personale, a partecipare ai programmi di promozione. I Partner riceveranno una comunicazione online o via e-mail dei nuovi programmi di promozione. I Partner possono rinunciare a qualsiasi programma di promozione contattando CrowdStrike all'indirizzo: partner_incentives@crowdstrike.com. La partecipazione del Partner a un programma di promozione terminerà automaticamente, senza alcuna responsabilità verso CrowdStrike, in caso di risoluzione o scadenza del presente Accordo. Il Partner e il suo personale devono essere in regola con CrowdStrike per partecipare ai programmi di promozione e per ricevere gli incentivi.

11.2. Conformità. In ogni momento, in particolare durante la partecipazione ai Programmi di promozione, il Partner dovrà rispettare le Condizioni del Programma di promozione, la Guida, gli Standard dei Partner commerciali e tutte le leggi applicabili. Eventuali segnalazioni o violazioni della Guida, degli Standard dei partner commerciali o delle leggi applicabili devono essere immediatamente segnalate all'indirizzo ethics@crowdstrike.com o tramite il canale di segnalazione online di CrowdStrike crowdstrike.ethicspoint.com. Il Partner dichiara, attraverso la sua partecipazione al Programma di promozione, che la partecipazione a quest'ultimo non crea un incentivo o una preferenza che possa costituire una violazione della legge applicabile o degli obblighi del Partner nei confronti dei Clienti o di altre terze parti. Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente Accordo o delle condizioni del programma di promozione, il Partner non avrà diritto ad alcun incentivo o altro compenso se questo è vietato o limitato da (i) leggi o regolamenti federali, statali o locali applicabili; o (ii) un Cliente o un partner del settore, tramite un accordo, per policy o altro.

11.3. Verifica. CrowdStrike si riserva il diritto di controllare e verificare tutte le richieste del Programma di promozione. Su richiesta, il Partner e il personale del Partner dovranno fornire ulteriore documentazione prima di ricevere l’incentivo. La mancata osservanza del presente Accordo o dei termini del programma di promozione può comportare l'inammissibilità del pagamento dell’incentivo secondo quanto stabilito da CrowdStrike.

11.4. Pagamento degli incentivi. Tutti i pagamenti al Partner sono ad esclusiva discrezione di CrowdStrike e saranno effettuati solo nella misura in cui i fondi del programma di promozione risultano ancora stanziati e disponibili. CrowdStrike si riserva il diritto di modificare o interrompere tutti i programmi di promozione in qualsiasi momento a sua esclusiva discrezione. Tutte le decisioni prese da CrowdStrike sono definitive. Il Partner riconosce e garantisce che tutti i pagamenti di CrowdStrike nell'ambito dei Programmi di promozione saranno destinati esclusivamente al Partner designato e al personale del Partner, a seconda dei casi. Nessun ricavato sarà ridistribuito ai Clienti né a terzi, a meno che non sia espressamente consentito dalle condizioni del Programma di promozione.

11.5. Imposte. Il Partner e il personale del Partner sono tenuti a: (i) effettuare la dichiarazione alle autorità fiscali competenti e (ii) pagare le imposte per gli incentivi ottenuti dai programmi di promozione.

12. Riservatezza.

12.1. Definizioni. In relazione al Programma, ciascuna parte ("Recipient") può entrare in possesso di o acquisire informazioni riservate dell'altra parte ("Discloser") o di terzi verso i quali la Parte divulgante ha un obbligo di riservatezza. Per "Informazioni riservate" si intendono le informazioni non pubbliche, in qualsiasi forma e indipendentemente dal metodo di acquisizione, che il Discloser considera come riservate rispetto al Recipient o che, a causa della propria natura e/o delle circostanze in cui vengono divulgate, dovrebbero essere trattate come riservate dal Recipient. Le informazioni riservate non comprendono le informazioni che: (i) sono o diventano di dominio pubblico (eccezion fatta a causa della divulgazione da parte del Recipient in violazione dell'Accordo sul Programma); (ii) erano precedentemente note al Recipient (il che deve essere dimostrabile) senza obbligo di riservatezza; (iii) sono state acquisite in modo indipendente dal Recipient senza l'utilizzo delle informazioni riservate del Discloser; o (iv) sono state ottenute legittimamente dal Recipient tramite soggetti terzi senza obbligo di riservatezza.

12.2. Restrizioni d'uso. Il Recipient manterrà riservate le informazioni ricevute dal Discloser in modo strettamente confidenziale e non divulgherà tali Informazioni Riservate a terzi. Il Recipient può condividere tali informazioni riservate con i propri dipendenti, ma solo se ciò è strettamente necessario. Il Recipient non utilizzerà le Informazioni riservate del Discloser per scopi diversi dalla realizzazione del Programma. Il Recipient dovrà informare tempestivamente il Discloser per iscritto e in ogni caso non oltre 72 ore dal momento in cui viene a conoscenza di una violazione delle presenti Restrizioni d'uso.

12.3. Eccezioni. Il Recipient potrà divulgare le Informazioni riservate del Discolser: (i) nel rispetto della legge e/o dei regolamenti applicabili, o (ii) in base a un atto di citazione in giudizio o a un ordine di un’Autorità Giudiziaria, di un organismo di regolamentazione o di un'agenzia governativa, o (iii) se richiesto da un audit o da un organismo di regolamentazione o da un'agenzia con giurisdizione sul Recipient. Prima che avvenga la divulgazione di Informazioni Riservate, il Recipient dovrà fornire al Discoser tempestivamente una comunicazione scritta del fatto che ciò potrebbe accadere e garantire, per quanto possibile, assistenza (a spese del Discloser) per ottenere un provvedimento che protegga le informazioni dalla divulgazione pubblica, se richiesto dal Discloser. Se una qualsiasi delle Informazioni Riservate del Discloser viene fornita a terzi, il Recipient dovrà richiedere il trattamento riservato delle Informazioni Riservate ai terzi (a spese del Discloser).

12.4. Restituzione o distruzione. Su richiesta scritta del Discloser, il Recipient si adopererà per quanto possibile per restituire o distruggere le Informazioni riservate e qualsiasi copia o estratto delle stesse. Tuttavia, il Recipient potrà conservare qualsiasi Informazione Riservata che: (i) sia tenuto a conservare a fini di conformità in base a una Policy di conservazione dei documenti o come richiesto dalla legge applicabile o da un'agenzia di regolamentazione; o (ii) sia stata creata elettronicamente in base a sistemi o procedure di archiviazione automatica o ordinaria, di back-up, di sicurezza o di disaster recovery; a condizione, tuttavia, che tali informazioni conservate rimangano soggette all'Accordo sul Programma. Qualora, in base alla richiesta scritta, distrugga le Informazioni Riservate del Discloser, il Recipient dovrà fornire conferma scritta della distruzione in conformità a questa disposizione.

12.5. Equitable Relief (Risarcimento equo). Ciascuna parte riconosce che la violazione di quanto previsto nella presente Sezione (Riservatezza) causerebbe all'altra parte un danno irreparabile. Pertanto, ciascuna parte concorda che tali violazioni possono essere affrontate attraverso azioni inibitorie in aggiunta a qualsiasi altro diritto e rimedio a disposizione della parte lesa in base alla legge o in via equitativa senza la necessità di prevedere una cauzione. È espressamente inteso e convenuto che le predette azioni non sono soggette ai requisiti della Sezione Risoluzione delle controversie e spese legali.

13. GARANZIA.

13.1. Assenza di garanzia. Le Offerte fornite gratuitamente o con licenze di sviluppo, beta o di valutazione non destinate alla rivendita, sono fornite con formula "AS IS" senza alcun tipo di garanzia e CrowdStrike declina tutte le garanzie, gli obblighi di assistenza e altre responsabilità e obblighi dipendenti dall'uso di tali Offerte da parte del Partner o del Cliente.

13.2. Formula As-Is. Le offerte destinate alla rivendita sono fornite al Partner con formula "AS IS" senza alcun tipo di garanzia. Le eventuali garanzie di CrowdStrike sono fornite direttamente al Cliente nell'Accordo con l'Utente finale.

13.3. Limitazione di garanzia. Se i Prodotti sono acquistati o utilizzati dal Partner in un Prodotto in bundle o sono acquistati per fornire Servizi utilizzati dallo stesso Partner e non sono rivenduti, CrowdStrike garantisce al Partner, durante il Periodo di fornitura che: (i) tale il Prodotto funzionerà senza errori; e (ii) CrowdStrike ha utilizzato tecniche standard del settore per evitare che tali Prodotti, al momento della consegna, iniettino virus software dannosi negli Endpoint in cui i Prodotti sono installati. Il Partner deve notificare a CrowdStrike qualsiasi richiesta di garanzia durante il Periodo di fornitura. L'unico ed esclusivo rimedio previsto per il Partner e l'intera responsabilità di CrowdStrike per la violazione della presente garanzia sarà che CrowdStrike, a proprie spese, effettui almeno uno dei seguenti interventi: (a) fornire per quanto possibile una soluzione o correggere l'errore; oppure (b) revocare la licenza del Partner per l'accesso e l'utilizzo del Prodotto non conforme e rimborsare la quota pagata proporzionalmente al periodo inutilizzato. CrowdStrike non avrà alcun obbligo in merito agli Errori segnalati dopo il Periodo di fornitura.

13.4. Esclusioni. Le suddette garanzie non si applicano se il Prodotto o il Servizio: (i) è stato modificato, fatta salva l’ipotesi in cui la modifica sia stata apportata da CrowdStrike, (ii) non è stato installato, utilizzato o sottoposto a manutenzione in conformità al presente accordo o alla Documentazione oppure (iii) non è conforme a causa del mancato utilizzo di un aggiornamento previsto. Se una qualsiasi parte di un Prodotto o di un Servizio fa riferimento a siti web, collegamenti ipertestuali, indirizzi di network o altri luoghi, informazioni o attività di terzi, ciò viene fornito solo per comodità e con formula "as is", senza alcun tipo di garanzia da parte di CrowdStrike.

13.5. DISCLAIMER. AD ECCEZIONE DELLE GARANZIE PREVISTE NELLA PRESENTE SEZIONE 13, CROWDSTRIKE E LE SUE AFFILIATE DECLINANO OGNI ALTRA GARANZIA, SIA ESSA ESPRESSA, IMPLICITA, O DI ALTRO TIPO.

CROWDSTRIKE NON RILASCIA ALCUN'ALTRA GARANZIA IN RELAZIONE ALLE OFFERTE, COMPRESA QUALSIASI (A) GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ; (B) GARANZIA DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE; O (C) GARANZIA CONTRO LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI TERZI, SIA ESPRESSA CHE IMPLICITA PER LEGGE, PER PRASSI, PER PRESTAZIONI, PER USO COMMERCIALE O ALTRO. NON VI È ALCUNA GARANZIA CHE LE OFFERTE SIANO PRIVE DI ERRORI, CHE FUNZIONINO SENZA INTERRUZIONI O CHE SODDISFINO GLI SCOPI O LE ESIGENZE PARTICOLARI DEL PARTNER O DEL CLIENTE. CROWDSTRIKE NON GARANTISCE ALCUN PRODOTTO O SERVIZIO DI TERZI.

IL PARTNER RICONOSCE E ACCETTA CHE CROWDSTRIKE NON GARANTISCE O ASSICURA CHE L'USO DELLE OFFERTE TROVI, LOCALIZZI O SCOPRA TUTTE LE MINACCE DI SISTEMA, LE VULNERABILITÀ, I MALWARE E I SOFTWARE DANNOSI, NÉ RITERRÀ CROWDSTRIKE RESPONSABILE DI CIÒ. IL PARTNER SI IMPEGNA A NON DICHIARARE AL CLIENTE O A TERZI CHE CROWDSTRIKE HA FORNITO TALE GARANZIA.

LE OFFERTE NON SONO A PROVA DI ERRORE E NON SONO PROGETTATE O DESTINATE ALL'USO IN AMBIENTI PERICOLOSI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI O FUNZIONAMENTO A PROVA DI GUASTO. LE OFFERTE NON DEVONO ESSERE UTILIZZATE PER L'UTILIZZO DI SISTEMI DI NAVIGAZIONE AEREA, IMPIANTI NUCLEARI O SISTEMI DI COMUNICAZIONE, SISTEMI DI ARMAMENTO, SISTEMI DI SUPPORTO VITALE DIRETTO O INDIRETTO, CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO O APPLICAZIONI O INSTALLAZIONI IN CUI UN GUASTO POTREBBE CAUSARE MORTE, GRAVI LESIONI FISICHE O DANNI MATERIALI.

NESSUNA PERSONA È AUTORIZZATA DA CROWDSTRIKE A FORNIRE ALCUNA GARANZIA O DICHIARAZIONE IN MERITO ALLE PRESTAZIONI DELLE OFFERTE. Il Partner conviene che è sua responsabilità garantire l'uso sicuro di un'Offerta in tali applicazioni e installazioni.

IL PARTNER RICONOSCE E ACCETTA CHE NON FORNIRÀ ALCUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, IN MERITO ALLE OFFERTE. SE IL PARTNER FORNISCE QUALSIASI GARANZIA DI QUALSIASI TIPO, ANCHE ESPRESSA O IMPLICITA RELATIVA ALLE OFFERTE, INDENNIZZERÀ CROWDSTRIKE AI SENSI DELLA SEZIONE INDENNIZZO - INDENNIZZO DEL PARTNER.

14. Privacy.

14.1. Accordo sulla protezione dei dati. Nel rispetto delle leggi sulla privacy e sulla sicurezza e laddove CrowdStrike tratti (i) i dati personali dei partner o (ii) i dati personali dei clienti in relazione alla fornitura di Prodotti in bundle, il trattamento di tali dati da parte di CrowdStrike avverrà in conformità alle certificazioni rilasciate ai sensi del Data Privacy Framework UE-USA, dell'estensione britannica del Data Privacy Framework UE-USA o del Data Privacy Framework Svizzera-USA (il "Data Privacy Framework" o "DPF"), a seconda dei casi. Lo stato di certificazione di CrowdStrike è disponibile sul sito del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti - Data Privacy Framework List.

Il Partner accetta inoltre le Clausole integrative per il trattamento dei dati ("Clausole integrative per il trattamento dei dati") qui riportate. https://www.crowdstrike.com/data-protection-agreement/ (salvo nel caso in cui siano sostituite da un accordo firmato per la protezione dei dati).

Nel caso in cui CrowdStrike sia tenuta ad adottare un meccanismo di trasferimento alternativo in aggiunta o diverso da uno qualsiasi dei Data Privacy Framework, il Partner accetta tale meccanismo di trasferimento alternativo ed eseguirà tempestivamente qualsiasi modifica pertinente all'Accordo sul Programma per rendere effettivo il proprio accordo.

14.2. Informativa sulla privacy. Il Partner ha letto e compreso l’Informativa sulla privacy di CrowdStrike, reperibile all’indirizzo https://www.crowdstrike.com/privacy-notice/. Nel caso in cui l’Informativa sulla privacy di CrowdStrike contenga condizioni in conflitto con il presente Accordo sul Programma, quest’ultimo si considererà prevalente. Il Partner non dovrà, direttamente o indirettamente, attraverso azioni o omissioni, far sì che CrowdStrike violi la sua Informativa sulla privacy.

14.3. Dichiarazioni. Laddove il Partner fruisca delle Offerte per conto di un Cliente, il Partner dichiara e garantisce che: (i) il Partner o il Cliente è titolare o ha il diritto di utilizzo da parte di terzi e controlla, direttamente o indirettamente, tutti i software, gli hardware e i sistemi informatici (collettivamente, "Sistemi") in cui saranno installate le Offerte, (ii) nel rispetto delle leggi federali, statali o locali statunitensi o non statunitensi (ad esempio, il Computer Fraud and Abuse Act, 18 U.S.C. § 1030 e segg., Titolo III, 18 U.S.C. 2510 e segg. e l'Electronic Communications Privacy Act, 18 U.S.C. § 2701 e segg.) ha, per conto proprio e del Cliente, autorizzato CrowdStrike ad accedere ai Sistemi e ad elaborare e trasmettere i dati attraverso le Offerte nella misura necessaria a fornire ed eseguire le Offerte, (iii) è legittimato a consentire a CrowdStrike di erogare le Offerte, elaborare i Dati del Cliente e tutti i Dati Personali forniti dal Partner o dal Cliente; (iv) è e rimarrà in ogni momento debitamente ed efficacemente autorizzato a rilasciare le dichiarazioni di cui alla presente Sezione 14.3 e a dare istruzioni a CrowdStrike di eseguire le Offerte e ad incaricare CrowdStrike di fornire ed eseguire le Offerte e (v) ha effettuato tutte le comunicazioni necessarie, ha ottenuto tutti i consensi necessari e ha ottenuto tutte le autorizzazioni governative necessarie ai sensi della legge applicabile per consentire il trattamento e il trasferimento internazionale dei Dati del Cliente, compresi i Dati Personali a CrowdStrike, ivi inclusi i trasferimenti successivi ai suoi sub-responsabili e ai loro sub-titolari del trattamento.

14.4. Dati del Cliente. Il Partner si impegna a proteggere la privacy e i diritti dei Clienti e ad informare espressamente negli accordi con i Clienti o a esporre in modo visibile, un'informativa sulla privacy che descriva ai Clienti le informazioni raccolte dal Partner, i Prodotti del Partner e, se utilizzate dal Partner, le Offerte, nonché le modalità di utilizzo e condivisione di tali informazioni. Il Partner conserverà ed elaborerà tutti i Dati del Cliente secondo le indicazioni a questi fornite. Né il Partner né il/i Prodotto/i Partner potranno: (i) modificare i Dati del Cliente in modo tale da pregiudicarne l'integrità; (ii) ad eccezione di quanto espressamente concordato con il Cliente, divulgare i Dati del Cliente a terzi; (iii) salvo previo consenso scritto del Cliente, utilizzare i Dati del Cliente per scopi diversi dalla fornitura di un prodotto o servizio al Cliente interessato o (iv) conservare i Dati del Cliente in modo non sicuro o per un periodo di tempo superiore a quello necessario.

14.5. Il Partner dovrà informare CrowdStrike all'indirizzo privacy@crowdstrike.com senza ritardo nel caso in cui non sia più in grado di rispettare la Sezione 14.3 o 14.4.

15. Sicurezza delle informazioni.

15.1. Protezione. Tenendo conto del livello tecnologico, dei costi di implementazione nonché della natura, dell’ambito, del contesto e delle finalità del trattamento, così come della probabilità del rischio e della sua gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Partner dovrà implementare, in relazione ai Dati del Cliente, misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza appropriato a tale rischio, comprese, se del caso, le misure richieste dalla legge vigente. Il Partner dovrà mantenere un programma di gestione degli incidenti per fronteggiare attacchi e violazioni alla sicurezza.

15.2. Sviluppo sicuro. Il Partner adotterà le migliori pratiche di sicurezza in relazione all'uso, allo sviluppo e alla fornitura dei Prodotti, dell'Integrazione per il Partner e del Prodotto in bundle. Il Partner dovrà sempre rispettare i requisiti di sicurezza di CrowdStrike resi disponibili o altrimenti forniti al Partner da CrowdStrike in relazione ai Prodotti, all'Integrazione per il Partner e al Prodotto in bundle e rispettare altresì tutti i requisiti degli accordi di CrowdStrike o del Partner con il Cliente. Il Partner accetta di incontrare il team di sicurezza di CrowdStrike su richiesta di quest’ultima, per esaminare le pratiche di sicurezza del Partner e implementerà le modifiche richieste da CrowdStrike all'uso dei Prodotti, dell'Integrazione per il Partner o del Prodotto in bundle.

15.3. Gestione delle violazioni. Il Partner implementerà misure di sicurezza standard del settore per preservare la riservatezza e la sicurezza dei Dati del Cliente, dei Prodotti e dei Contenuti CrowdStrike in suo possesso o sotto il suo controllo. In caso di effettivi o ragionevolmente probabili: (i) perdita o (ii) accesso non autorizzato ai Dati del Cliente o ai Contenuti CrowdStrike sotto il controllo o la custodia del Partner, o (iii) accesso non autorizzato ai Prodotti (in ogni caso, una "Violazione della sicurezza"), il Partner dovrà:

15.3.1. Comunicazioni. Senza indebito ritardo (ma in nessun caso oltre 24 ore dopo la scoperta) informare CrowdStrike inviando un'e-mail a csirt@crowdstrike.com. Il Partner dovrà, nella misura in cui tali informazioni siano note o disponibili al Partner in quel momento, comunicare a CrowdStrike quanto segue: (a) la natura della Violazione della sicurezza, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di soggetti coinvolti e il numero di registrazioni di soggetti coinvolti; (b) il nome e i dettagli di contatto del responsabile della protezione dei dati del Partner o di un altro referente per ottenere maggiori informazioni; (c) una descrizione delle probabili conseguenze della Violazione della sicurezza; e (d) una descrizione delle misure adottate o proposte dal Partner per affrontare la Violazione della sicurezza, comprese (ove appropriato) le misure per mitigarne i possibili effetti negativi. Nel caso in cui non sia possibile per il Partner fornire contemporaneamente tutte le informazioni di cui sopra, il Partner dovrà fornire tali informazioni in fasi successive senza indebiti ritardi.

15.3.2. Indagini. Condurre un'indagine sulle circostanze della Violazione della sicurezza e fornire aggiornamenti regolari (con una frequenza non inferiore alle 24 ore fino alla risoluzione della Violazione della sicurezza) sull'indagine, compreso un report sulle principali cause.

15.3.3. Rimedio. Adottare tutte le misure ragionevolmente necessarie per porre rimedio alla Violazione della sicurezza e prevenire il ripetersi della stessa.

15.3.4. Collaborazione. Collaborare tempestivamente e al meglio con CrowdStrike, fornendo tutte le informazioni richieste relative alla Violazione della sicurezza e identificando le persone di riferimento che saranno ragionevolmente disponibili fino a quando le parti non avranno concordato di comune accordo che la Violazione della sicurezza è stata risolta.

15.3.5. Raccolta dei dati. Raccogliere e fornire a CrowdStrike la copia di tutti i log e degli eventi relativi alla Violazione della sicurezza a csirt@crowdstrike.com.

15.3.6. Contenimento dei danni. Nel rispetto della legge e/o degli obblighi contrattuali del Partner nei confronti del Cliente: (i) comunicare e collaborare con i Clienti e gli interessati in merito alla gestione da parte del Partner della Violazione della sicurezza e (ii) limitare i danni e fornire i rimedi ai Clienti e agli interessati che sono stati o potrebbero essere stati coinvolti nella Violazione della sicurezza. Fermo restando quanto previsto per legge, il Partner non dovrà rilasciare (o consentire a terzi che siano sotto il suo controllo, di rilasciare) alcuna dichiarazione relativa alla Violazione della sicurezza che faccia riferimento a CrowdStrike o alle Offerte, direttamente o indirettamente, a meno che CrowdStrike non fornisca la sua esplicita approvazione scritta a tale dichiarazione.

16. Indennizzo.

16.1. Indennizzo di CrowdStrike.

16.1.1. Violazione. CrowdStrike si impegna a rispondere, a proprie spese, a qualsiasi reclamo, causa o procedimento intentato da terzi contro il Partner nella misura in cui si tratti di un reclamo secondo cui un Prodotto o un Servizio fornito, se utilizzato dal Partner in conformità al presente Accordo sul Programma, costituisce una violazione di un brevetto o di un copyright valido. CrowdStrike pagherà tutti i danni, i costi e le spese riconosciuti a terzi a seguito di una sentenza definitiva contro il Partner o di un accordo su tale rivendicazione negoziato da CrowdStrike, ma non sarà responsabile di alcun accordo raggiunto senza il suo consenso.

16.1.2. Condizioni. Per beneficiare degli obblighi di difesa e indennizzo nella Sezione intitolata Indennizzo di CrowdStrike, il Partner deve: (i) informare tempestivamente CrowdStrike per iscritto di qualsiasi reclamo e (ii) consentire a CrowdStrike di controllare la difesa e tutte le relative trattative di accordo, compresa la decisione di liquidare o meno una richiesta e l'importo di tale accordo e (iii) collaborare pienamente con CrowdStrike.

16.1.3. Rimedio. Alla notizia di una presunta violazione, o se, a giudizio di CrowdStrike, tale rivendicazione è probabile, CrowdStrike potrà, a sua discrezione, ottenere il diritto di continuare la distribuzione dei Prodotti o di un Servizio erogato, sostituirli con altri prodotti o servizi con capacità operative e/o prestazioni simili, o modificare il Prodotto o il Servizio erogato in modo che non sia più in violazione o soggetto a una rivendicazione di terzi. Nel caso in cui nessuna delle opzioni di cui sopra sia ragionevolmente disponibile a sola discrezione di CrowdStrike, quest'ultima potrà risolvere il presente Accordo sul Programma e tutte le licenze che lo accompagnano. Nel caso in cui CrowdStrike rescinda la licenza di un'Offerta in uso da parte del Partner, il Partner potrà, come unico ed esclusivo rimedio, ottenere da CrowdStrike il rimborso : (i) dei compensi pagati a CrowdStrike per gli abbonamenti ai Prodotti, ripartite proporzionalmente per il resto del periodo di abbonamento già pagato e non utilizzato dal Partner, o (ii) a seconda dei casi, della parte deli compensi imputabili al Servizio fornito. Nel caso in cui CrowdStrike interrompa la licenza di un'Offerta in uso da parte del Cliente, il Partner potrà, come unico ed esclusivo rimedio, ottenere da CrowdStrike il rimborso: (x) delle quote pagate a CrowdStrike dal Partner per gli abbonamenti ai Prodotti, ripartite proporzionalmente per il resto del periodo di abbonamento già pagato e non utilizzato dal Cliente, o (y) a seconda dei casi, della parte delle quote attribuibili al Servizio fornito; a condizione, tuttavia, che il Partner fornisca in proporzione lo stesso rimedio al Cliente. La presente Sezione (Indennità di CrowdStrike) individua gli unici ed esclusivi rimedi del Partner e la responsabilità di CrowdStrike ai sensi del presente Accordo sul Programma per tutte le rivendicazioni relative alla violazione della proprietà intellettuale.

16.1.4. Esclusioni. CrowdStrike non sarà responsabile per alcuna contestazione di violazione derivante da (i) modifiche a un Prodotto o a un Servizio forniti non apportate da CrowdStrike, (ii) uso di un Prodotto o di un Servizio in un modo o in combinazione con prodotti o servizi non forniti da CrowdStrike, se tale contestazione non si sarebbe verificata se non a causa di tali modifiche, uso o combinazione; (iii) utilizzo di una versione diversa dall'ultima disponibile dei Prodotti o dei Servizi messi a disposizione del Partner o del Cliente; o (iv) qualsiasi utilizzo dei Prodotti o dei Servizi forniti non conforme al presente Accordo sul Programma o alle condizioni, alla documentazione o alle specifiche applicabili per l'utente finale.

16.2. Indennizzo del Partner.

16.2.1. Violazione. Il Partner si impegna a manlevare e tenere indenne (il che include la collaborazione con CrowdStrike, come indicato di seguito, nella difesa) CrowdStrike e i suoi Affiliati, nonché i loro funzionari, dirigenti, dipendenti e agenti (collettivamente, "Indennizzati CrowdStrike") da qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di terzi e dai relativi costi, danni o transazioni (comprese le spese legali, le spese peritali e i costi di mediazione/arbitrato/giudizio) che un Indennizzato CrowdStrike può subire a seguito di o in relazione a qualsiasi accusa o richiesta di violazione o appropriazione indebita di diritti di terzi in merito allo sviluppo, alla manutenzione, all'implementazione o alla vendita del/i Prodotto/i del Partner o dei Servizi del Partner, anche se parte del Prodotto in bundle, di un'integrazione o altro.

16.2.2. Richieste di risarcimento combinato riferite alla combinazione dei Prodotti di CrowdStrike con quelli del Partner. Se gli obblighi del Partner ai sensi della Sottosezione 16.2.1 risultano, derivano o si riferiscono a una combinazione dei Prodotti del Partner con i Prodotti di CrowdStrike (una "Richiesta di Risarcimento Combinata"), il Partner sarà tenuto a pagare in proporzione solo la propria quota (Quota Proporzionale) dei costi, delle spese (incluse le spese legali e le spese processuali), dei danni e delle perdite, incluso qualsiasi pagamento di Accordo (collettivamente, "Costi") dipendenti da tale Richiesta di Risarcimento Combinata. La "Quota proporzionale" pagata dal Partner sarà una parte dei Costi determinata da CrowdStrike a sua esclusiva discrezione. Il Partner effettuerà i pagamenti riferiti alla Quota proporzionale ogni volta che tali pagamenti saranno dovuti.

16.2.3. Altre richieste di risarcimento da parte di terzi. Il Partner si impegna a tenere indenne e manlevare gli Indennizzati di CrowdStrike da qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di terzi e dai relativi costi, danni o accordi (comprese le spese legali, le spese peritali e le spese di mediazione/arbitrato/giudizio) in cui un Indennizzato CrowdStrike possa incorrere e che derivino da, o siano in qualche modo correlati a: (i) violazione da parte del Partner del presente Accordo sul Programma, (ii) qualsiasi reclamo o accusa da parte di terzi secondo cui il Partner: (a) abbia violato un accordo, orale o scritto, con una terza parte; (iii) il Partner abbia fatto una dichiarazione, prestato una garanzia o altro a nome di CrowdStrike e che non sia stata specificamente autorizzata per iscritto da una persona a ciò autorizzata di CrowdStrike, (iv) il Partner abbia rilasciato una garanzia di qualsiasi tipo, inclusa qualsiasi garanzia espressa o implicita relativa alle Offerte, (v) il presunto atto negligente, l'omissione negligente, la frode o la cattiva condotta intenzionale del Partner o del suo rappresentante; o (vi) la presunta violazione di qualsiasi legge da parte del Partner o del suo rappresentante. L'obbligo del Partner di tenere indenne CrowdStrike sorgerà immediatamente nel momento in cui riceve o comunque viene a conoscenza di tali richieste di risarcimento da parte di terzi.

16.2.4. Condizioni. Per poter beneficiare di tale difesa e manleva, CrowdStrike dovrà: (i) comunicare tempestivamente per iscritto al Partner qualsiasi richiesta di risarcimento e (ii) consentire al Partner di partecipare alla difesa e a tutte le relative trattative di accordo; CrowdStrike, tuttavia, gestirà qualsiasi richiesta di risarcimento, compresa la decisione di un eventuale accordo e l'importo di tale accordo. CrowdStrike avrà il controllo esclusivo sulla gestione di qualsiasi Richiesta di risarcimento combinata. Il Partner collaborerà in ogni modo per quanto possibile con CrowdStrike per facilitare la difesa e potrà, a sua scelta e a sue spese, partecipare con CrowdStrike alla difesa con un legale di sua scelta.

17. Limitazione di responsabilità. L'unico rimedio di ciascuna parte e l'unico obbligo dell'altra parte sono regolati dall'Accordo sul Programma.

FATTA ECCEZIONE PER I CASI DI: (I) OBBLIGHI DI DIFESA E INDENNIZZO DI OGNI PARTE PREVISTI DALLA SEZIONE INDENNIZZO, (II) FRODE, ERRORE INTENZIONALE DI UNA PARTE, (III) VIOLAZIONE DA PARTE DI UN PARTNER DEI SUOI OBBLIGHI DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DI CROWDSTRIKE, COMPRESI TUTTI GLI IMPORTI DOVUTI E GLI INTERESSI, O (IV) VIOLAZIONE DELLE RESTRIZIONI DA PARTE DI UN PARTNER, IN NESSUN CASO:

(A) UNA PARTE SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL'ALTRA PER DANNI SPECIFICI, INDIRETTI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DELLA GARANZIA, DELL'ACCORDO, ATTI DI NEGLIGENZA O QUALSIASI ALTRA IPOTESI, RIVENDICAZIONI O RAGIONE DI NATURA LEGALE, SIA PER ATTO ILLECITO CHE PER CONTRATTO, ANCHE SE TALE PARTE È CONSAPEVOLE DELLA PROBABILITÀ CHE TALI DANNI SI VERIFICHINO. QUALSIASI PROFITTO DI CROWDSTRIKE DERIVANTE DALLA VENDITA DI PRODOTTI O SERVIZI NON SARÀ CONSIDERATO UN DANNO SPECIFICO, INDIRETTO, INCIDENTALE O CONSEQUENZIALE; INOLTRE

(B) IN NESSUN CASO, LA RESPONSABILITÀ AGGREGATA DI CROWDSTRIKE PER DANNI ALLA CONTROPARTE SUPERERÀ IL MAGGIOR VALORE TRA: (I) GLI IMPORTI PAGATI DAL PARTNER A CROWDSTRIKE AI SENSI DELL'ACCORDO SUL PROGRAMMA NEI 6 MESI PRECEDENTI AL PRIMO VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE HANNO DATO ORIGINE AL RECLAMO, ANNUALIZZATI SULLA DURATA DELL'ORDINE O DEGLI ORDINI APPLICABILI, O (II) 100.000 USD.

IN DEROGA A QUANTO PRECEDE, CROWDSTRIKE NON SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI, SPESE O COSTI DI QUALSIASI TIPO DERIVANTI O RISULTANTI DALL'ALTERAZIONE O DALL'USO NON AUTORIZZATO DELLE OFFERTE DA PARTE DEL PARTNER O DI TERZI, O DA QUALSIASI RISULTATO NON INTENZIONALE E IMPREVISTO OTTENUTO DAL PARTNER, DA TERZI O DA UN CLIENTE DERIVANTE DA, O CORRELATO IN QUALSIASI MODO A, TALE USO.

18. Condotta e Compliance.

18.1. Condotta del Partner. Il Partner dovrà: (i) condurre l'attività in modo che si rifletta sempre favorevolmente sulle Offerte, sul buon nome e sulla reputazione di CrowdStrike; (ii) evitare pratiche ingannevoli, fuorvianti o non etiche che siano o possano essere dannose per CrowdStrike; e (iii) astenersi dal rilasciare dichiarazioni o garanzie false o fuorvianti in relazione a CrowdStrike o alle Offerte.

18.2. Leggi applicabili. Il Partner dovrà sempre agire in base al presente documento con i più alti standard commerciali e in stretta conformità con tutte le leggi, le norme, le direttive e i regolamenti applicabili. Il Partner sarà responsabile della conoscenza e della costante conformità con tutte le leggi, le norme, le direttive e i regolamenti applicabili all'importazione, alla distribuzione, alla commercializzazione, alla vendita, al funzionamento, all'uso o al supporto delle Offerte. I Partner si asterranno da qualsiasi pratica che costituisca traffico di persone, schiavitù, lavoro forzato o sfruttamento delle condizioni di lavoro.

18.3. Compliance rispetto alle esportazioni e sanzioni.

18.3.1. Ciascuna parte dovrà rispettare tutte le leggi e i regolamenti vigenti negli Stati Uniti e all'estero, ivi compresi, a titolo esemplificativo: (i) tutte le leggi relative alla pubblicità, al confezionamento, alla vendita e alla distribuzione delle Offerte, (ii) tutte le leggi e i regolamenti degli Stati Uniti in materia di controllo delle esportazioni e relativi alle sanzioni che disciplinano l'esportazione o la riesportazione di tutte le Offerte e di qualsiasi prodotto o servizio fornito in relazione alle Offerte, ivi compresi, a titolo esemplificativo, l'Export Control Reform Act, 50 U.S.C. 4801-4852, l'Export Administration Regulations, 15 CFR § 730 e segg., l'International Traffic in Arms Regulations, 22 CFR §§ 120-130 e qualsiasi regolamento amministrato dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro ("OFAC") (collettivamente, "legge commerciale degli Stati Uniti") e (iii) tutte le leggi e i regolamenti vigenti emanati da autorità governative diverse dagli Stati Uniti (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Unione Europea e il Regno Unito) che regolano l'importazione, l'uso, la vendita, l'esportazione o la riesportazione delle Offerte da parte di tale soggetto.

18.3.2. Il Partner non ha esportato né esporterà, rilascerà, trasferirà o venderà alcuna Offerta: (i) in violazione delle leggi commerciali degli Stati Uniti; (ii) verso Paesi o regioni soggetti a embargo da parte degli Stati Uniti (tra cui, a titolo esemplificativo, Cuba, Iran, Repubblica Democratica di Corea (o Corea del Nord), Siria, Russia, Bielorussia, Venezuela o regioni non controllate dal governo dell'Ucraina, tra cui Donetsk, Luhansk e le regioni della Crimea (collettivamente, "Paesi soggetti a embargo")); (iii) a qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda in, sia sotto il controllo di, o sia cittadino o residente di, un Paese soggetto a embargo o sia elencata in un elenco governativo di persone soggette a restrizioni o sanzioni da parte della competente giurisdizione, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo Specially Designated Nationals and Blocked Persons ("SDN") List dell'OFAC, il Department of Commerce's Bureau of Industry and Security ("BIS") Entity List o Denied Persons List o l'Arms Export Control Act's Debarred Parties List del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (collettivamente, gli "Elenchi delle Parti soggette a restrizioni"); e (iv) a qualsiasi persona o entità non idonea a ricevere le Offerte, come comunicato al Partner da CrowdStrike per iscritto di volta in volta. Il Partner. inoltre, si impegna a rispettare tutte le condizioni comunicategli da CrowdStrike e contenute in una licenza di esportazione o sanzione applicabile relativa alle Offerte. Il Partner si impegna a rispettare qualsiasi richiesta di rendicontazione applicabile all'esportazione o riesportazione delle Offerte e a fornire a CrowdStrike e all'autorità governativa appropriata qualsiasi informativa periodica contenente le informazioni eventualmente richieste dalla legge applicabile. Il Partner accetta inoltre di pagare qualsiasi tassa o tariffa applicabile all'esportazione o alla riesportazione delle Offerte.18.3.3. Il Partner dichiara e garantisce di disporre di politiche e procedure adeguate per conformarsi alla presente Sezione (Conformità in materia di esportazioni e sanzioni).

18.4. Contrasto alla corruzione. Il Partner dovrà rispettare tutte le leggi vigenti in materia di contrasto alla corruzione e alla concussione, tra cui il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti e il Bribery Act del Regno Unito (collettivamente, le "Leggi anticorruzione") e gli Standard per i partner commerciali di CrowdStrike. Il Partner dichiara, garantisce e attesta di: (i) non ha effettuato né intende effettuare, direttamente o indirettamente, offerte, promesse, elargizioni o autorizzazioni di pagamenti, donazioni od offerte di qualsiasi cosa di valore allo scopo di influenzare un atto o una decisione di un dipendente o funzionario di un governo o di un'entità controllata dal governo (compresa la decisione di non agire) o di indurre tale persona a usare la propria influenza per influenzare un atto o una decisione governativa al fine di assistere il Partner o CrowdStrike nell'ottenere, mantenere o dirigere l'attività; inoltre, (ii) nessuno dei dirigenti, dei funzionari o dei dipendenti del Partner che hanno autorità decisionale in relazione all'Accordo sul Programma è un funzionario governativo o è stato condannato per reati di corruzione, frode o cattiva condotta o, per quanto a conoscenza del Partner, è stato o è oggetto ad indagini, inchieste o procedimenti giudiziari da parte di un ente governativo, amministrativo o regolatorio in merito a reati o presunti reati ai sensi delle Leggi anticorruzione. In aggiunta a qualsiasi obbligo stabilito nella Sezione Indennizzo - Indennizzo del Partner, il Partner dovrà pagare e/o rimborsare a CrowdStrike costi, spese, danni, multe o altre commissioni dipendenti o derivanti dalla violazione o presunta violazione da parte del Partner della presente Sezione (Contrasto alla corruzione).

18.5. Concorrenza sleale. Il Partner si impegna a rispettare tutte le leggi vigenti in materia antitrust o sulla concorrenza. Il Partner dichiara, garantisce e attesta che non ha intrapreso né intraprenderà alcuna azione volta a fissare o regolare illegalmente i prezzi delle Offerte, o a intraprendere una condotta vietata da una legge antitrust o sulla concorrenza applicabile a livello mondiale.

18.6. Policy, formazione e reportistica. Il Partner dovrà: (i) nella misura in cui non sia già stato redatto, compilare accuratamente, in modo veritiero e tempestivo il questionario sulla compliance due diligence di CrowdStrike e riferire tempestivamente a CrowdStrike qualsiasi modifica a tale questionario; (ii) visionare e rispettare gli Standard del Partner; (iii) completare la formazione previsa da CrowdStrike per i Partner entro 30 giorni dall'accettazione nel Programma; (iv) applicare, per l'intera durata dei rapporti con CrowdStrike, procedure volte a garantire che il Partner e qualsiasi terza parte che il Partner coinvolga in relazione alle Offerte, all'Accordo sul Programma o al Programma, rispettino l'Accordo sul Programma e gli Standard per i Partner commerciali; (v) monitorare e applicare l'Accordo sul Programma e gli Standard per i Partner commerciali come appropriato; e (vi) informare prontamente CrowdStrike inviando un'e-mail a ethics@crowdstrike.com o utilizzando la Ethics Hotlinedi CrowdStrike (http: //crowdstrike.ethicspoint.com) qualora per le mutate circostanze non risultino più accurate e/o complete le dichiarazioni contenute nell'Accordo sul Programma o nel caso in cui il Partner non sia più in grado di rispettare l'Accordo sul Programma o gli Standard per i Partner.

18.7. Violazione della Compliance. CrowdStrike può, senza alcuna obbligazione nei confronti del Partner, risolvere immediatamente l'Accordo sul Programma (o qualsiasi ordine del Partner) o sospendere le prestazioni svolte ai sensi del presente documento se: (a) ha motivo di ritenere che il Partner abbia violato la presente Sezione (Condotta e conformità) o gli Standard per i Partner commerciali, o che tale violazione possa verificarsi, (b) il Partner rifiuta di fornire le informazioni richieste da CrowdStrike per verificare la propria conformità alla presente Sezione (Condotta e conformità) o agli Standard per i Partner commerciali. Il Partner dovrà prontamente rimborsare o restituire qualsiasi fondo o incentivo concesso da CrowdStrike se viola la presente Sezione (Condotta e conformità) con riferimento a qualsiasi accordo per la quale sono stati pagati i fondi o l'incentivo.

18.8. Avvisi. Il Partner dovrà comunicare per iscritto a CrowdStrike, senza ritardo e in ogni caso entro 72 ore, qualsiasi violazione dell'Accordo sul Programma o degli Standard per i Partner commerciali di cui venga a conoscenza. In ogni caso, il Partner sarà responsabile di qualsiasi violazione dell'Accordo sul Programma o degli Standard per i Partner commerciali da parte di una qualsiasi delle sue Affiliate, dei suoi Rappresentanti o dei Rappresentanti delle Affiliate.

19. Sospensione e risoluzione.

19.1. Sospensione. CrowdStrike potrà sospendere le proprie prestazioni ai sensi dell'Accordo sul Programma come indicato nella Sezione Mancato pagamento. CrowdStrike può sospendere immediatamente l'accesso del Partner alle Offerte o il loro utilizzo se: (i) ritiene che vi sia una minaccia significativa alla sicurezza, all'integrità, alla funzionalità o alla funzionalità delle Offerte o di qualsiasi contenuto, dato o applicazione delle Offerte; (ii) il Partner o i Clienti violino le Restrizioni; o (iii) CrowdStrike stabilisce, a sua esclusiva discrezione, che il Partner o qualsiasi Cliente è diventato un concorrente di CrowdStrike; ciò a condizione che CrowdStrike si adoperi per quanto possibile in base alle circostanze per fornire al Partner un avviso e, se del caso, l'opportunità di porre rimedio a tale violazione prima di qualsiasi sospensione.

19.2. Durata. Il presente Accordo sul Programma decorre dalla data in cui il Partner effettua una delle seguenti operazioni: (i) presenta domanda di adesione al Programma, (ii) partecipa al Programma, (iii) richiede un preventivo per le Offerte a CrowdStrike o a un Distributore, (iv) effettua un ordine per le Offerte a CrowdStrike o a un Distributore, o (v) seleziona il tasto "Accetto" o altro termine simile o accetta in altro modo le presenti Condizioni e continua ad accettarle fino alla risoluzione da parte di una delle parti come previsto nel presente documento.

19.3. Risoluzione senza giusta causa. Ciascuna delle parti potrà recedere dall'Accordo sul Programma in qualsiasi momento e senza motivazione, con effetto a partire da 90 giorni dalla comunicazione scritta all'altra parte.

19.4. Risoluzione da parte di CrowdStrike. CrowdStrike potrà rescindere l'Accordo sul Programma e/o qualsiasi Ordine immediatamente dopo averne dato comunicazione scritta al Partner qualora ritenga, a sua esclusiva discrezione, che il Partner sia diventato un concorrente di CrowdStrike.

19.5. Risoluzione per giusta causa. Ciascuna delle parti potrà risolvere il presente Accordo sul Programma e/o uno o più Ordini con un preavviso scritto di 30 giorni in caso di violazione sostanziale dell'Accordo sul Programma da parte dell'altra parte e se (i) tale violazione non è sanabile o (ii) non viene sanata entro tale periodo di 30 giorni. In deroga a questa disposizione, non sarà necessario un periodo di 30 giorni per la risoluzione dell'accordo da parte di CrowdStrike nel caso in cui il Partner violi le Restrizioni di cui al paragrafo 7.4(c) oppure provochi, induca, incoraggi o autorizzi terzi a decodificare, decompilare, disassemblare o tentare in altro modo di ricavare la metodologia di rilevamento o i dati, il codice sorgente, gli algoritmi o i metodi di apprendimento automatico di un Prodotto (salvo che tale divieto sia espressamente precluso dalla legge vigente), aggirare le sue funzioni o tentare di ottenere un accesso non autorizzato a un Prodotto o ai suoi sistemi o network correlati.

19.6. Diritti in caso di risoluzione. In caso di risoluzione dell'Accordo sul Programma: (i) qualsiasi addendum o modifica all'Accordo sul Programma terminerà automaticamente, (ii) il Partner non sarà più autorizzato a condurre alcuna attività nell'ambito dell'Accordo sul Programma, ad eccezione dei pagamenti dovuti ai Distributori o a CrowdStrike; (iii) il Partner cesserà immediatamente di utilizzare i Marchi CrowdStrike e interromperà ogni dichiarazione relativa all’avere un rapporto con CrowdStrike; infine (iv) il Partner restituirà prontamente a CrowdStrike qualsiasi materiale di vendita, brochure, informazioni tecniche, listini prezzi, campioni, unità di valutazione e altri materiali ricevuti da CrowdStrike o, se si tratta di materiali di natura non tangibile, distruggerà tali materiali in modo sicuro.

19.7. Clausole permanenti. Le sezioni Proprietà dei marchi, Proprietà intellettuale e restrizioni, Riservatezza, Indennizzo, Limitazione di responsabilità, Diritti in caso di risoluzione, Clausole permanenti e Varie ed eventuali rimarranno valide alla scadenza o alla risoluzione dell'Accordo sul Programma per qualsiasi motivo. A meno che non si stabilisca diversamente, come previsto dal presente Accordo sul Programma, gli Ordini in essere al momento della risoluzione rimarranno validi anche successivamente alla risoluzione dell'Accordo sul Programma. L'Accordo sul Programma rimarrà valido nella misura in cui sarà applicabile solo a tali Ordini in vigore al momento della risoluzione.

20. Varie ed eventuali.

20.1. Cessione. In qualsiasi momento, CrowdStrike può cedere i propri diritti o delegare i propri doveri, in tutto o in parte, ai sensi dell'Accordo sul Programma a una qualsiasi delle sue Affiliate. Il Partner non può cedere il presente Accordo senza il previo consenso scritto di CrowdStrike, ad eccezione di quanto segue: (i) a un'Affiliata del Partner in relazione a una riorganizzazione aziendale, o (ii) in relazione a una fusione, acquisizione o vendita di tutte o quasi tutte le attività e/o i beni del Partner; a condizione che in entrambi i casi (i) o (ii), il Partner invii a CrowdStrike una comunicazione scritta al momento di tale cessione, cambio di controllo o altro trasferimento dell'Accordo. Tale comunicazione scritta deve contenere quanto segue: nome dell'azienda Partner, nome della nuova entità, tipo di costituzione e sede della nuova entità, indirizzo della sede della nuova entità, nome ed e-mail dell'amministratore designato del Portale per i Partner della nuova entità, nome ed e-mail del firmatario autorizzato della nuova entità e data effettiva di cessione o cambio di controllo. Qualsiasi cessione in violazione della presente Sezione (Cessione) sarà nulla. Per le assegnazioni o deleghe dei Partner che richiedono il consenso, CrowdStrike avrà piena discrezione nel concedere o negare il consenso. In qualsiasi momento, CrowdStrike può cedere i propri diritti o delegare i propri doveri in tutto o in parte ai sensi dell'Accordo sul Programma. Se tale cessione avviene a terzi, CrowdStrike o la nuova entità ne darà comunicazione al Partner. Fatto salvo quanto sopra, tutti i diritti e gli obblighi delle parti ai sensi del presente accordo saranno vincolanti per gli aventi causa e gli assegnatari autorizzati e saranno applicabili a questi ultimi.

20.2. Diritti di revisione. Il Partner dovrà mantenere una documentazione adeguata in relazione alle sue prestazioni ai sensi dell'Accordo sul Programma. Previo ragionevole preavviso e durante il normale orario di lavoro del Partner, CrowdStrike avrà il diritto di ispezionare e controllare (direttamente o indirettamente attraverso una terza parte indipendente) i registri aziendali del Partner e le Offerte, in base a quanto necessario per verificare la conformità del Partner all'Accordo sul Programma, inclusa, a titolo esemplificativo, l'accuratezza degli importi pagati ai sensi dell'Accordo sul Programma. Il Partner dovrà pagare prontamente la differenza (più gli interessi) se tale verifica rileva un pagamento insufficiente. Nel caso in cui tale verifica rilevi un pagamento inferiore di oltre il 5%, il Partner dovrà anche rimborsare a CrowdStrike i costi e le spese di tale verifica.

20.3. Comunicazioni. Tutte le comunicazioni legali dovranno essere inviate per iscritto a: (i) CrowdStrike 150 Mathilda Place Third Floor, Sunnyvale, California, USA 94086 ((attention: Legal Dept), in copia elettronica a legal@crowdstrike.com e (ii) al Partner, all'indirizzo fornito dal Portale per i Partner o che CrowdStrike ha altrimenti in archivio. Le comunicazioni saranno efficaci: (i) quando consegnate personalmente, (ii) alla data di consegna risultante dal documento, se inviate tramite un corriere internazionale o espresso riconosciuto, o (iii) cinque giorni lavorativi dopo l'invio per posta raccomandata o certificata (o dieci giorni per la posta internazionale). Per chiarezza, gli ordini, gli ordini di acquisto, le conferme, le fatture, le comunicazioni relative alle Offerte e alle Guide del Programma aggiornate o interrotte e altri documenti relativi all’amministrazione del Programma, all’elaborazione degli ordini e ai pagamenti non sono da considerarsi comunicazioni legali e possono essere consegnate telematicamente in conformità alle procedure standard di ciascuna parte. Le comunicazioni relative agli aggiornamenti dell'Accordo sul Programma, alle modifiche dei prezzi e dei prodotti o alle modifiche del Programma, agli Incentivi o alle offerte possono essere forniti tramite e-mail e/o nel Portale per i Partner o in un'altra interfaccia web. Tutte queste comunicazioni sono efficaci a partire dal giorno in cui vengono registrate o dall'invio per e-mail al Partner.

20.4. Deroga. Nessuna deroga ai sensi dell'Accordo sul Programma è efficace se non è formulata per iscritto, identificata come deroga all'Accordo sul Programma e firmata da un rappresentante autorizzato della parte che rinuncia al proprio diritto. Qualsiasi rinuncia è valida ed efficace solo per il singolo caso e scopo per cui è stata dichiarata e non vale come rinuncia per qualsiasi occasione futura o per qualsiasi violazione successiva. Nessuno dei seguenti elementi costituisce una rinuncia o una preclusione generica a qualsiasi diritto, rimedio, potere, privilegio o condizione derivante dall'Accordo sul Programma: (i) il mancato o ritardato esercizio di qualsiasi diritto, rimedio, potere o privilegio o l'applicazione di qualsiasi condizione ai sensi dell'Accordo sul Programma; o (ii) qualsiasi atto, omissione o comportamento tra le parti.

20.5. Divisibilità. Nel caso in cui una condizione o clausola dell'Accordo sul Programma sia non valida, illegittima o inapplicabile ai sensi di qualsiasi legge vigente o sia ritenuta tale da un’Autorità Giudiziaria, tale invalidità, illegittimità o inapplicabilità non renderà l'Accordo sul Programma non valido, illegittimo o inapplicabile nel suo complesso. Nel caso in cui venga accertata l'invalidità, l'illegittimità o l'inapplicabilità di una qualsiasi clausola o disposizione, le parti negozieranno in buona fede per modificare l'Accordo sul Programma in modo da rispettare il più possibile l'intento originario delle parti, affinché le clausole previste nel presente Accordo siano interpretate il più possibile secondo quanto originariamente previsto. Nel caso in cui le parti non riescano a concordare una modifica dell'Accordo sul Programma, l’Autorità Giudiziaria potrà modificare l'Accordo sul Programma in modo da rispettare il più possibile l'intento originario delle parti, affinché le clausole previste nel presente accordo siano interpretate il più possibile secondo quanto originariamente previsto.

20.6. Legge applicabile. L'Accordo sul Programma e tutti i documenti correlati, compresi tutti gli allegati, derivanti da, o relativi a, l'Accordo sul Programma, siano essi derivanti da contratto, illecito civile o statuto, saranno disciplinati e interpretati in conformità alle leggi dello Stato della California, senza tener conto delle norme sulla scelta della legge o dei conflitti di legge. L'Uniform Computer Information Transactions Act e la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni non si applicano all'Accordo sul Programma.

20.7. Risoluzione delle controversie e spese legali.

20.7.1. Ambito di applicazione. Le parti convengono che eventuali disaccordi, controversie o reclami derivanti dal presente Accordo sul Programma o ad esso correlati in qualsiasi modo, comprese, a titolo esemplificativo, le controversie relative alla struttura, all'interpretazione, all'esecuzione, alla violazione, alla risoluzione, all'applicabilità o alla validità del presente Accordo sul Programma, siano esse derivanti dalla legge, da equità, dallo statuto, dal diritto comune o da qualsiasi altra fonte legale ("Controversia"), saranno soggette alla seguente procedura alternativa di risoluzione delle controversie, ad eccezione di quanto stabilito nella Sezione 20.7.4 (Richieste e controversie non soggette ad arbitrato vincolante) di seguito indicata.

20.7.2. Mediazione non vincolante. In caso di controversia tra CrowdStrike e il Partner, questa sarà prima sottoposta a una mediazione non vincolante davanti ad un mediatore professionista scelto dalle parti. La mediazione sarà condotta nella Contea di Santa Clara, California, se non diversamente concordato dalle parti. La mediazione non durerà più di un giorno e i costi e le spese della mediazione, compresi, ma non solo, gli onorari del mediatore, saranno suddivisi in parti uguali tra le parti. Le parti dovranno sostenere le proprie spese legali. Le parti concordano di partecipare alla mediazione in buona fede. Nel caso in cui la Controversia non venga risolta con la mediazione, o una parte non si impegni nel processo di mediazione entro 30 giorni dalla richiesta di mediazione, o se la mediazione non viene programmata entro 90 giorni, o se una parte non partecipa alla mediazione come concordato nel presente documento, una parte può sottoporre la Controversia ad un arbitrato vincolante.

20.7.3. Arbitrato vincolante. L'arbitrato vincolante sarà gestito dall'American Arbitration Association ("AAA") o dall'International Centre for Dispute Resolution ("ICDR") dell'AAA. Salvo quanto stabilito nel presente documento, l'arbitrato si svolgerà in base alle Regole di Arbitrato Commerciale dell'AAA ("Regole Commerciali") o alle Procedure di Risoluzione Internazionale delle Controversie dell'ICDR ("Procedure ICDR") in vigore al momento della richiesta di arbitrato vincolante. La sede dell'arbitrato sarà la Contea di Santa Clara, California, a meno che le parti non concordino una sede diversa. L'arbitrato si svolgerà in inglese. L'arbitrato sarà condotto da un unico arbitro scelto ai sensi della Regola 12 delle Regole commerciali o dell'Articolo 13 delle Procedure ICDR, ad eccezione del fatto che l'AAA e l'ICDR non hanno il potere di nominare l'arbitro ai sensi della Regola 12(c) o dell'Articolo 13(5). Fatto salvo quanto sopra, le parti convengono che l'arbitro dovrà essere indipendente, imparziale, un avvocato o un giudice in pensione con almeno quindici anni di esperienza che conosca il diritto sostanziale della California. Le parti convengono inoltre che, se vi sono due o più ricorrenti e/o due o più convenuti, i ricorrenti saranno trattati come un'unica parte per quanto riguarda la selezione dell'arbitro e i convenuti saranno trattati come un'unica parte per quanto riguarda la selezione dell'arbitro. La validità, l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo di sottoporre i reclami ad arbitrato vincolante saranno disciplinate dalle leggi dello Stato della California, senza alcun riferimento ai principi di scelta della legge o conflitto di legge e l'arbitro applicherà il diritto sostanziale della California. Non saranno applicate la legge sulle transazioni informatiche uniformi e la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni. Le parti si sottopongono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali federali e statali situati nella Contea di Santa Clara, California, ai fini di qualsiasi istanza di devoluzione all'arbitrato, di qualsiasi provvedimento preliminare a sostegno dell'arbitrato o di qualsiasi provvedimento ingiuntivo per mantenere lo status quo o prevenire danni irreparabili prima della nomina dell'arbitro. Fatta salva l'applicazione delle Regole commerciali o delle Procedure ICDR, l'AAA e l'arbitro (o un arbitro d'emergenza) non hanno l'autorità o la competenza di emettere misure d'emergenza, provvedimenti provvisori, rimedi provvisori o provvedimenti ingiuntivi.

L'arbitro e le parti tratteranno tutti gli aspetti del procedimento arbitrale, compresi lo svolgimento, il contenuto e i risultati, come riservati, ad eccezione delle divulgazioni consentite dal presente Accordo sul Programma o previste per legge.

Fatte salve le Condizioni del Regolamento Commerciale dell'AAA in vigore al momento in cui una parte avvia un arbitrato, o le Procedure ICDR, inclusi, ma non solo, le Regole 4 e 5 del Regolamento Commerciale e gli Articoli 2 e 3 delle Procedure ICDR, al momento del deposito di una Domanda di arbitrato o di un Avviso di arbitrato e di qualsiasi risposta e domanda riconvenzionale, CrowdStrike determinerà l'importo della controversia, come indicato di seguito, che determinerà il livello di gestione dell'arbitrato e notificherà alla controparte e all'AAA o all'ICDR, a seconda dei casi, la propria determinazione entro dieci giorni da qualsiasi risposta o domanda riconvenzionale. L'altra parte può contestare la determinazione di CrowdStrike dell'importo oggetto di controversia presentando un avviso all'AAA o all'ICDR, a seconda dei casi, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica di CrowdStrike. Qualora la contestazione venga presentata prima della nomina dell'arbitro, le parti aspetteranno la nomina dell'arbitro per risolvere la controversia sorta tra le parti stesse in merito all'importo della controversia e la questione non sarà decisa da un arbitro d'emergenza. L'arbitro dovrà decidere qualsiasi controversia relativa all'importo in questione entro trenta giorni dalla nomina. Il lodo arbitrale determinerà l'importo della controversia e, come indicato di seguito, le procedure di svolgimento dell'arbitrato.

20.7.3.1. Primo livello. Qualora l'importo della controversia sia pari o inferiore a 1.000.000 USD, tenendo conto del valore più alto delle richieste o delle domande riconvenzionali, ma non di entrambe, al netto degli interessi, dei costi e di qualsiasi richiesta di onorari per gli avvocati, l'arbitrato sarà soggetto alle procedure commerciali accelerate dell'AAA o alle procedure internazionali accelerate dell'ICDR, fermo restando che l'arbitrato sarà svolto sulla base della presentazione di documenti senza alcuna udienza di persona o orale e l'arbitro non avrà l'autorità per ordinare la fissazione di un'udienza. La procedura in tale controversia sarà limitata allo scambio di documenti. Non saranno consentite altre prove, comprese quelle provenienti da terzi. Se non diversamente concordato dalle parti, l'arbitro emetterà una decisione ("Lodo") entro dodici mesi dalla nomina dell'arbitro. Per un arbitrato eseguito secondo il Primo livello, l'arbitro non ha l'autorità di emettere un Lodo superiore a 1.000.000 USD, esclusi interessi, costi e qualsiasi richiesta di onorari per gli avvocati.

20.7.3.2. Secondo livello. Nel caso in cui l'importo della controversia sia superiore a 1.000.000 USD e inferiore o uguale a 5.000.000 USD, tenendo conto del valore più alto delle richieste di risarcimento o delle domande riconvenzionali, ma non di entrambe, al netto degli interessi, dei costi e di qualsiasi richiesta di onorari per gli avvocati, l'arbitrato sarà soggetto alle Regole commerciali dell'AAA o alle Procedure dell'ICDR. L'arbitro porrà ragionevoli limitazioni all’istruttoria per facilitare un procedimento efficiente e rapido e non saranno consentite altre prove, comprese le deposizioni e le rivelazioni di terzi. Le parti possono presentare memorie o dichiarazioni. L'udienza non prevede la presenza di testimoni. Salvo diverso accordo tra le parti, l'arbitro emetterà una decisione ("Lodo") entro dodici mesi dalla nomina dell'arbitro. Per un arbitrato eseguito secondo il Secondo livello, l'arbitro non ha la competenza per emettere un Lodo superiore a 5.000.000 USD, esclusi interessi, costi e qualsiasi richiesta di onorari per avvocati.

20.7.3.3. Terzo livello. Nel caso in cui l'importo della controversia sia superiore a 5.000.000 USD, tenendo conto del valore più alto delle richieste di risarcimento o delle domande riconvenzionali, ma non di entrambe, al netto degli interessi, dei costi e di qualsiasi richiesta di onorari per gli avvocati, l'arbitrato sarà soggetto alle Regole commerciali dell'AAA o alle Procedure dell'ICDR. L'arbitro porrà ragionevoli limitazioni all’istruttoria per facilitare un procedimento efficiente e rapido. Ciascuna parte non potrà avere più di 3 deposizioni di 5 ore ciascuna. Tuttavia, nessun dipendente di CrowdStrike che sia Vicepresidente o di livello superiore potrà presentare una deposizione o essere citato a partecipare all'udienza, a meno che non venga identificato come testimone d'udienza da CrowdStrike. Non sono consentite prove provenienti da terzi. Ciascuna parte può chiamare all'udienza solo i testimoni che sono stati preventivamente indicati, a meno che non venga dimostrata una giusta causa. Se non diversamente concordato dalle parti, l'arbitro emetterà una decisione ("Lodo“) entro dodici mesi dalla nomina dell'arbitro.

Le parti sosterranno equamente i costi amministrativi dell'arbitrato (compresi gli onorari e i costi dell'arbitro) fino all'emissione del Lodo, ma l'arbitro avrà la facoltà di assegnare onorari e costi legali da corrispondere alla parte che risulta “vittoriosa”, oltre al rimborso di eventuali costi arbitrali precedenti pagati per la Controversia. La parte “vittoriosa” avrà il diritto di recuperare i propri costi, comprese le spese legali, inclusi, a titolo esemplificativo, i costi e le spese sostenute in appello o in un'azione fallimentare o simile. Si considera “vittoriosa” la parte con un recupero monetario netto, la parte convenuta che riceve un indennizzo, la parte convenuta quando né il ricorrente né la parte convenuta ottengono alcun risarcimento e la parte convenuta per quanto riguarda i ricorrenti che non ottengono alcun risarcimento dalla parte convenuta. L'arbitro non avrà il potere di concedere alcun risarcimento o equo indennizzo che sia in conflitto con le Sezioni intitolate (i) Riservatezza, (ii) Garanzia, (iii) Indennizzo e (iv) Limitazione di responsabilità del presente Accordo sul Programma e non avrà il potere di assegnare risarcimenti punitivi o esemplari, multe, penali, risarcimenti per danni legali o riconoscere doppi o tripli danni. L'arbitro avrà il potere di concedere gli interessi ai sensi della legge vigente.

Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza finale dovrà svolgersi entro dodici mesi dalla nomina dell'arbitro e la durata dell'udienza finale non dovrà superare i quattro giorni lavorativi consecutivi. L'arbitro emetterà il relativo Lodo entro 30 giorni dall'udienza finale. Il Lodo sarà definitivo, inappellabile e vincolante per le parti dell'arbitrato. Fatto salvo quanto sopra, le parti convengono che il Lodo potrà essere impugnato ai sensi del Regolamento arbitrale d'appello facoltativo dell'AAA ("Regolamento d'appello") nel caso in cui la controversia sia gestita nell'ambito del Terzo livello. Il Lodo reso dall'arbitro dovrà essere, come minimo, un lodo motivato; il Lodo non sarà considerato definitivo fino a quando non sarà scaduto il termine per la presentazione dell'appello ai sensi del Regolamento d'Appello, se applicabile. I diritti di una parte ai sensi del Regolamento d'appello si aggiungono ai diritti di una parte ai sensi del Federal Arbitration Act o del California Arbitration Act. Fatto salvo il diritto di appello di cui sopra, la decisione dell'arbitro può essere registrata in qualsiasi tribunale della competente giurisdizione, a condizione che, tuttavia, sia espressamente inteso e concordato tra le parti che, nel caso in cui una parte riceva un indennizzo in denaro a seguito del Lodo, la parte non depositerà il Lodo in un tribunale della competente giurisdizione prima di dieci giorni di calendario da quando il Lodo divenuto è definitivo per provvedere al pagamento del Lodo medesimo. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato alla parte entro i dieci giorni, il Lodo rimarrà completamente riservato e nessuna parte si muoverà per confermare o rendere pubblico il contenuto del Lodo stesso. In caso di conflitto tra le Regole Commerciali, le Procedure ICDR, le Regole d'Appello e la Sezione 20.7.3 (Arbitrato Vincolante), prevarrà la Sezione 20.7.3.

20.7.4. Reclami e controversie non soggetti ad arbitrato vincolante. Fatto salvo quanto previsto dalla Sezione 20.7. 3 (Arbitrato vincolante), qualsiasi rivendicazione e tutte le contestazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale (compresa la violazione di brevetti o l'appropriazione indebita di segreti commerciali), contestazioni derivanti dalla Sezione intitolata Confidenzialità, e qualsiasi esecuzione di lodi arbitrali e sentenze non saranno soggette all'arbitrato vincolante ai sensi della Sezione 20. 7.3 e dovrà essere intentata una causa o azione separata, di natura legale o equitativa ("Causa"). Nella misura in cui una parte svolga rivendicazioni ai sensi della Sezione 20.7.3 e della Sezione 20.7.4, queste devono essere svolte separatamente come Arbitrato vincolante e come Causa e non possono essere riunite. Le parti convengono espressamente che tale causa sarà disciplinata dalle leggi dello Stato della California, senza alcun applicazione dei principi relativi alla scelta della legge o conflitti di legge e l’Autorità Giudiziaria applicherà il diritto sostanziale della California. La legge sulle transazioni informatiche uniformi e la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni non saranno applicate. Le parti convengono espressamente che la sede principale di CrowdStrike si trova a Sunnyvale, California e che le parti accettano di sottoporsi alla giurisdizione dei tribunali federali e statali situati nella Contea di Santa Clara, California. Le parti concordano inoltre che, fatto salvo quanto sopra, qualsiasi causa intentata contro CrowdStrike ai sensi della Sezione 20.7.4 deve essere intentata esclusivamente presso i tribunali statali o federali della California nella Contea di Santa Clara, California. Ciononostante, qualsiasi contestazione della validità di un brevetto può essere portata davanti al Patent Trial and Appeal Board degli Stati Uniti o a qualsiasi organo equivalente statunitense o straniero.

20.8. Nessun rapporto di agenzia. Il termine "Partner" è utilizzato per praticità espositiva e non riflette l'intenzione delle parti di formare una partnership legale. Le parti sono contraenti indipendenti ai sensi dell'Accordo sul Programma e nulla di quanto contenuto nel presente documento deve essere interpretato come la creazione di un'agenzia, di una società, di un rapporto di impiego o di un'altra forma di impresa comune tra le parti; inoltre, nulla di quanto contenuto nell'Accordo sul Programma (compreso l'uso del termine "Partner") sarà interpretato come (i) il potere di una delle parti di dirigere e controllare le ordinarie attività dell'altra, (ii) la creazione di un rapporto committente-agente o di un rapporto datore di lavoro-dipendente, o (iii) l'autorità di una delle parti di vincolare l'altra parte a qualsiasi contratto con una terza parte.

20.9. Forza maggiore. CrowdStrike, gli agenti e le Affiliate di CrowdStrike, il Partner e gli agenti e le Affiliate del Partner non saranno responsabili di eventuali ritardi o mancate esecuzioni per cause al di fuori del loro ragionevole controllo, ad eccezione del pagamento di denaro, nella misura in cui le esecuzioni siano rese impossibili da scioperi, incendi, inondazioni, guerre, sabotaggi, disordini civili, atti governativi o qualsiasi altra ragione in cui la mancata esecuzione sia al di fuori del controllo e non sia causata dalla negligenza della parte inadempiente. La pandemia di COVID-19 non è causa di Forza Maggiore.

20.10. Intero accordo; ordine di precedenza. L'Accordo sul Programma sancisce in modo completo ed esclusivo l'accordo delle parti in merito al suo oggetto. L'Accordo sul Programma sostituisce tutte le proposte, gli accordi, le intese, le dichiarazioni, le garanzie o le altre comunicazioni precedenti o contemporanee tra le Parti, orali o scritte, relative a tale materia. Ad eccezione di quanto stabilito nella Sezione Aggiornamento dell'Accordo sul Programma, l'Accordo sul Programma non potrà essere modificato, emendato o integrato, se non tramite un accordo scritto firmato da CrowdStrike dai suoi rappresentanti debitamente autorizzati. Qualsiasi disposizione relativa all'ordine di acquisto del Partner o qualsiasi altro documento o comunicazione, inclusi e-mail, messaggi di testo o comunicazioni non ufficiali che tentino in qualsiasi modo di variare, aggiungere, modificare o cambiare le disposizioni del presente Accordo sul Programma saranno considerate nulle e prive di qualsiasi effetto legale.

Allegato 1 – Definizioni.

1.1. "Affiliata" indica qualsiasi società controllata a maggioranza o altra entità che una parte controlla o da cui è controllata, o rispetto alla quale è sotto controllo.

1.2. "API" indica un'interfaccia di programmazione di un'applicazione che consente l'accesso a determinate funzionalità e/o dati forniti da un prodotto o servizio corrispondente (o da suoi componenti).

1.3. "Modulo di autorizzazione" indica l'autorizzazione espressa in corso di validità sottoscritta dal Cliente comune (in una forma ragionevolmente accettabile per CrowdStrike e fornita a CrowdStrike) che consenta l'accesso del Partner agli account del Prodotto del Cliente comune, a un'API CrowdStrike specifica di tale Cliente (ad esempio, attraverso l'emissione di una chiave API), ai Contenuti di CrowdStrike specifici di tale Cliente, e/o ai Dati del Cliente.

1.4. "Accordo con il Beneficiario" indica un accordo valido e applicabile tra il Cliente e il Partner che contenga condizioni sostanzialmente simili e in nessun caso meno vantaggiose o che prevedano una minor tutela per CrowdStrike rispetto alle condizioni stabilite in www.crowdstrike.com/terms-conditions/.

1.5. "Cliente CPSP" indica il Cliente che accede, utilizza o beneficia di un'Offerta in bundle e che ha sottoscritto un Accordo con il Beneficiario.

1.6. "API CrowdStrike" indica (i) l'API identificata nella "lettera di benvenuto" inviata da CrowdStrike al Partner e/o nel Portale per i Partner, (ii) qualsiasi Documentazione e (iii) qualsiasi Aggiornamento (se applicabile) e in ogni caso, che può essere reso generalmente disponibile da CrowdStrike di volta in volta. Nel caso in cui un'API non sia identificata nella "lettera di benvenuto" o nel Portale per i Partner, le API di CrowdStrike saranno quelle rese disponibili a un Cliente di CrowdStrike da CrowdStrike stessa, o al Partner da un Cliente di CrowdStrike o da CrowdStrike stessa.

1.7. "Contenuto CrowdStrike" indica le informazioni e i dati contenuti o resi disponibili come parte o attraverso le Offerte CrowdStrike, inclusi gli “indicatori di attacco”, le descrizioni degli “agenti pericolosi”, dati correla e/o contestuali, e/o rilevati. Resta inteso che i Contenuti CrowdStrike non includono i Dati del Cliente.

1.8. "Cliente CrowdStrike" indica i Clienti attuali o potenziali di CrowdStrike e che hanno un accordo valido con CrowdStrike per le Offerte. Resta inteso che i "Clienti CPSP" non sono inclusi nella definizione di "Cliente CrowdStrike".

1.9. "Fornitore di servizi basato su CrowdStrike" o "CPSP" indica un Partner che utilizza un'Offerta in bundle per fornire servizi ai Clienti come descritto nell'Accordo per i Partner. I CPSP erano precedentemente chiamati "Packaged MSP".

1.10. "Contenuto di produzione CrowdStrike" indica il Contenuto di CrowdStrike fornito come parte di un'Offerta generalmente disponibile in produzione.

1.11. "Servizi CrowdStrike" indica i servizi professionali forniti da CrowdStrike che possono includere: gestione degli incidenti e analisi, valutazione delle problematiche, servizi forensi relativi alla tutela della sicurezza informatica, esercitazioni pratiche e test di penetrazione di nuova generazione relativi alla sicurezza informatica e forniti su base temporale e materiale oppure a prezzo fisso e venduti anche come acconto.

1.12. "Contenuto di prova di CrowdStrike" indica il Contenuto di CrowdStrike fornito con formula "as is" e solo a scopo di prova.

1.13. "Cliente/i" indica i clienti attuali o potenziali del Partner per le Offerte applicabili. Resta inteso che i Clienti CPSP e i Clienti Comuni sono tipologie di Clienti.

1.14. "Dati del Cliente" è un termine definito nell'Accordo con l'Utente.

1.15. "Distributore" indica un Partner designato da CrowdStrike per distribuire le Offerte in conformità all'Accordo con i Partner.

1.16. "Documentazione" indica la documentazione tecnica e di supporto per l'utente finale fornita con l'Offerta prescelta.

1.17. "Prodotti Idonei" indica i Prodotti che CrowdStrike può, a sua esclusiva discrezione, di volta in volta designare nella Guida o nel listino prezzi come Prodotti idonei per le Offerte predefinite, fatto salvo tuttavia per alcuni prodotti, come Counter Adversary Operations o Falcon Intelligence Premium e LogScale, o qualsiasi altro prodotto futuro, che richiedono condizioni aggiuntive tra il Partner e CrowdStrike.

1.18. "Endpoint" indica qualsiasi dispositivo fisico o virtuale, come ad esempio un computer, un server, un computer portatile, un computer desktop (i.e. tablet), un cellulare, un dispositivo o un’interfaccia virtuale.

1.19. "Accordo/i con l'utente finale" indica i termini e le condizioni di CrowdStrike reperibili qui: https://www.crowdstrike.com/terms-conditions/, a meno che CrowdStrike e l'utente finale non abbiano firmato un accordo che CrowdStrike riconosce disciplinare l'utilizzo delle Condizioni da parte dell'utente finale e che sostituisca i termini online di CrowdStrike.

1.20. "Errore" indica un'anomalia riproducibile di un Prodotto che non funziona in modo sostanzialmente conforme alla relativa Documentazione.

1.21. "Incentivo/i" indica una forma di compenso pagato o comunque erogato ai Partner o al loro personale in cambio dell'esecuzione da parte del Partner o del relativo personale di determinate attività a beneficio di CrowdStrike. Esempi di Incentivi sono sconti, incentivi per le prestazioni di vendita (SPIF), incentivi per lo sviluppo del marketing, incentivi per lo sviluppo diretto e finanziamento dell'organico.

1.22. "Includere" significa "includere/incluso" e deve essere interpretato come "includere/incluso senza limitazioni".

1.23. "Diritti di Proprietà Intellettuale" indica i diritti d'autore (incluso, senza limitazioni, il diritto esclusivo di usare, riprodurre, modificare, distribuire, mostrare pubblicamente ed eseguire pubblicamente l'opera protetta da copyright), i diritti sui marchi (inclusi i diritti, senza limitazioni, su nomi commerciali, marchi di fabbrica, marchi di servizio e relativi all’aspetto dei prodotti), diritti di brevetto (inclusi, a titolo esemplificativo, (i) tutti i diritti a livello mondiale sulle domande di brevetto, sui brevetti che ne derivano e su tutti i diritti provvisori relativi alle domande di brevetto, (ii) tutti i diritti a livello mondiale su miglioramenti, sostituzioni, divisioni, brevetti di integrazione, prosecuzioni, prosecuzioni parziali, riedizioni, rinnovi, registrazioni, conferme, riesami, estensioni, certificati di protezione supplementare, estensioni di durata (ai sensi della legge o del regolamento sui brevetti o di altre leggi o regolamenti) e certificati di invenzione di qualsiasi brevetto o domanda di brevetto, nonché (iii) tutti i diritti in tutto il mondo per lo sfruttamento di quanto sopra), know-how, segreti commerciali, diritti morali, diritti di pubblicità, diritti d'autore, diritti di contratto e di licenza, tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale che possano esistere ora e/o in futuro, nonché tutti i rinnovi e le estensioni degli stessi, indipendentemente dal fatto che tali diritti derivino dalla legge degli Stati Uniti o di qualsiasi altro Stato, Paese, regione o giurisdizione.

1.24. "Cliente Congiunto" indica un Cliente CrowdStrike che dispone anche di una licenza di valutazione o di utilizzo in produzione valida in quel momento o di un altro accordo per i Prodotti o i Servizi del Partner. Resta inteso che un Cliente CPSP non è un "Cliente Congiunto".

1.25. "Finalità di integrazione non di produzione" da intendersi esclusivamente nell'ambiente non produttivo della parte applicabile: (i) sviluppare, testare e valutare l'integrazione tra il/i Prodotto/i CrowdStrike e il/i Prodotto/i Partner; e/o (ii) effettuare la dimostrazione dei Prodotti e/o dell'Integrazione del Partner a potenziali Clienti congiunti in buona fede senza alcun costo per tali potenziali clienti.

1.26. "Offerte" indica, collettivamente, qualsiasi Prodotto e/o Servizio CrowdStrike.

1.27. "Prodotto in bundle" indica un Prodotto o Servizio del Partner che, quando viene commercializzato, distribuito, concesso in licenza e/o venduto dal Partner, contiene un Prodotto Idoneo in bundle con esso e non è previsto un prezzo separato per il Prodotto Idoneo.

1.28. "Partner" indica una persona fisica o giuridica che ha accettato l'Accordo sul Programma ed è stata accettata nel Programma Partner da CrowdStrike.

1.29. "Integrazione del Partner" indica l'integrazione creata dal Partner utilizzando: (i) le API CrowdStrike e/o i Contenuti di CrowdStrike e (ii) i Prodotti del Partner.

1.30. "Portale per i Partner" indica il sito web di CrowdStrike consultabile all'indirizzo https://partner.crowdstrike.com/s/login/, che fornisce informazioni e risorse per i Partner di CrowdStrike.

1.31. "Prodotto/i del Partner" indica il software del Partner basato su cloud o su software on-premise (o suoi componenti), le API, i kit di sviluppo software "SDK", qualsiasi funzionalità e/o dato fornito da tale software, API o SDK, nonché qualsiasi documentazione e qualsiasi correzione, aggiornamento, upgrade, patch, o altra modifica o aggiunta apportata di volta in volta a uno qualsiasi dei suddetti prodotti.

1.32. Per "Guida/e del Programma Partner" o "Guida/e" si intende la versione corrente dei documenti che descrivono il Programma, i tipi di Partner, i livelli, i vantaggi e gli obblighi applicabili al Partner, compresi, ove applicabili, gli sconti e la registrazione delle offerte. La Guida al Programma per i Partner è composta da una Guida per i Partner Principali e da Addendum applicabile a determinati tipi di partner e può essere reperita sul Portale per i Partner o chiedendo al referente CrowdStrike del Partner.

1.33. "Servizi del Partner" indica i servizi professionali o di altro tipo forniti dal Partner ai Clienti nel Territorio, tra cui: (i) la distribuzione, l'installazione, la configurazione e/o la gestione dei Prodotti CrowdStrike, e/o (ii) i servizi professionali di cybersecurity, come, ad esempio, la risposta agli incidenti, assessment table top e di compromissione.

1.34. "Dati Personali" indica le informazioni utilizzate per identificare o tracciare l'identità di una persona fisica, da sole o in combinazione con altre informazioni personali o di identificazione che sono collegate o riconducibili da CrowdStrike a una specifica persona fisica. I Dati Personali comprendono anche altre informazioni su una specifica persona fisica nella misura in cui le leggi sulla protezione dei dati applicabili nelle giurisdizioni in cui tale persona risiede definiscono tali informazioni come Dati Personali.

1.35. "Prodotto" indica qualsiasi software basato su cloud di CrowdStrike o altri prodotti, la Componente Software, le API di accompagnamento disponibili, il Contenuto CrowdStrike, i servizi correlati al prodotto, la formazione e il relativo supporto tecnico e al cliente, qualsiasi Documentazione e qualsiasi Aggiornamento di quanto sopra, che in tutti i casi possono essere resi disponibili di volta in volta da CrowdStrike.

1.36. "Programma" o " Programma per i Partner di CrowdStrike" indica i benefit gli obblighi che CrowdStrike mette a disposizione dei Partner attraverso vari programmi riguardanti l'uso, l'integrazione, la rivendita e/o la distribuzione delle Offerte.

1.37. "Cliente richiedente" indica un Cliente comune che: (i) fornisce al Partner, o (ii) autorizza CrowdStrike tramite un Modulo di autorizzazione a fornire al Partner, l'accesso o l'utilizzo di uno o più dei seguenti elementi: account Prodotto del Cliente, un'API CrowdStrike specifica per tale Cliente (ad esempio, attraverso l'emissione di una chiave API), il Contenuto CrowdStrike specifico per tale Cliente e/o i Dati del Cliente.

1.38. "Restrizioni" indica le restrizioni o i requisiti stabiliti nelle Sezioni intitolate: Condotta e conformità, Chiavi API e Contenuto CrowdStrike, Requisiti di utilizzo del prodotto e Restrizioni.

1.39. "Componente Software" indica un Prodotto o una componente di un Prodotto che è un object-code software scaricabile.

1.40. "Periodo di Sottoscrizione/Ordine" indica il periodo di tempo stabilito nell'Ordine durante il quale il Partner è autorizzato da CrowdStrike ad accedere ai Prodotti e a utilizzarli.

1.41. "Territorio" indica il Paese o i Paesi identificati nella Lettera di Benvenuto o nel Portale per i Partner in cui il Partner è autorizzato a commercializzare e vendere le Offerte, nonché di volta in volta, a esclusiva discrezione di CrowdStrike, o nella misura richiesta dalla legge, il Paese individuato nei preventivi di CrowdStrike al Partner. In nessun caso il Territorio includerà regioni o Paesi in cui il governo degli Stati Uniti vieta le vendite da parte di Società statunitensi e qualsiasi regione o Paese individuato come tale dal governo degli Stati Uniti dopo la determinazione del Territorio sarà automaticamente rimosso senza ulteriori azioni delle parti.

1.42. "Marchi" indica i termini, i nomi, i simboli, i disegni o qualsiasi combinazione di essi utilizzati nel commercio per identificare e distinguere i prodotti, i servizi e la società di una parte da quelli di altri e per indicare la fonte di tali prodotti e servizi.

1.43. "Aggiornamenti" indica qualsiasi correzione, aggiornamento, implementazione o qualsiasi altra modifica o aggiunta apportata di volta in volta a un Prodotto da CrowdStrike, secondo la disponibilità.